Rateazione imposte – Se si salta una rata è sempre legittima la sanzione del 30%

In caso di omesso pagamento di una rata, anche se questa è successivamente versata in sede di saldo dell’importo, è legittima la sanzione del 30%.

Con la sentenza del 20 novembre 2013, n. 25985 la Corte di Cassazione si è espressa sul caso di un contribuente che ha esercitato l’opzione per il pagamento rateale, mancando poi uno dei versamenti mensili.
I giudici della Suprema Corte affermano che, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, una volta che il contribuente ha esercitato l’opzione per il pagamento rateale, le imposte devono essere versate entro le scadenze mensili. Se viene omesso un versamento mensile, anche se dopo viene effettuato un conguaglio in sede di saldo, resta comunque applicabile la sanzione pari al 30% dell’importo non versato prevista dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997.
Fonte: Cassazione.net