Nuovi codici tributo per il Ravvedimento

Con la Risoluzione n. 25/E del 4 marzo 2014 l’AdE istituito i codici tributo per versare le sanzioni e gli interessi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
I codici si useranno per importi rateizzati, a seguito di definizione dell’accertamento, dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e della mediazione.
In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, diverse dalla prima, c’è la possibilità di ravvedersi entro il termine di pagamento della rata successiva. A tal fine, i nuovi codici tributo utilizzabili sono:
  • “9946” (sanzione) e “1984” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali;
  • “9947” (sanzione) e “1985” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale Irpef;
  • “9948” (sanzione) e “1986” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale Irpef;
  • “9949” (sanzione) e “1987” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap.