Collegio sindacale nelle SRL?

Le novità del governo su SPA e SRL hanno un forte impatto sui collegi sindacali.

Lo scorso 13 Giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di “misure urgenti per la semplificazione e la crescita del paese”. Tra di esse assume particolare rilievo, da un punto di vista del controllo contabile, le modifiche apportate all’art. 2327 del Codice civile, che riduce dai vecchi 120.000 € (art. 2327 c.c.) a 50.000 € il capitale minimo necessario per costituire una società per azioni.
Tale disposizione che sicuramente disincentiva la creazione di start-up azionarie.
Gli effetti derivanti dalla modifica del capitale sociale minimo sono:
• le perdite rilevanti per l’attuazione delle misure indicate dagli articoli 2446 e 2447 del Codice civile saranno pari ad 1/3 di 50.000 euro;
• la ricostituzione del capitale per perdite dovrà avvenire nel rispetto del nuovo limite di capitale minimo.
Un ulteriore ripercussione viene individuata nel controllo contabile delle Srl e delle cooperative, da parte di revisore e/o del collegio sindacale.
L’art. 2477, comma 2, del Codice civile infatti prevede che “la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni”.