Dal 1 gennaio 2015, è possibile procedere con la compensazione (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale maturato nel 2014, prestando però adeguata attenzione alle regole previste in materia.
Il credito IVA annuale va gestito:
fino all’ammontare di 5.000,00 euro, può essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2015, nel modello F24, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge.
Raggiunto l’utilizzo di € 5.000,00, ogni ulteriore compensazione:
i) può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
ii) deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In buona sostanza, quindi, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA per importi che eccedono € 5.000 possono: i) presentare “in via anticipata” la dichiarazione annuale in forma autonoma, a decorrere dall’ 1° Febbraio 2015, e attendere il giorno 16 marzo 2015, per utilizzare il credito emergente in compensazione; ii) presentare la dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO 2015, ovvero entro il 30 settembre 2015, fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione della stessa, prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per l’importo che eccede € 5.000,00.
I contribuenti che presentano la dichiarazione IVA 2015 in forma autonoma entro febbraio, sono esonerati dalla presentazione dalla Comunicazione dati IVA 2015 relativa al 2014. Da ultimo, si precisa che, la Legge di Stabilità 2015 ha stabilito che dal 2016 la Dichiarazione annuale IVA debba essere necessariamente presentata in via autonoma entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta preso in considerazione. Per la Dichiarazione IVA 2016 (relativa al 2015) non opera più, quindi, il termine compreso tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2016, ma varrà il termine unico del 28 febbraio 2016.