In una prospettiva di rilancio dell’economia e di aumento dei consumi, l’art. 8 del Ddl di stabilità 2016 permette ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo di portare in deduzione il 140% del costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali.
In pratica si potrà ammortizzare negli anni beni strumentali per un valore superiore del 40% a quello di acquisto, purché quest’ultimo sia avvenuto nell’ultimo trimestre 2015 o durante tutto il 2016.
Si andrà quindi a effettuare una variazione in diminuzione imputata in dichiarazione dei redditi senza effetti sulla contabilità e partita doppia, a eccezione ovviamente delle minori imposte.
Si rimanda ai criteri generali del T.U.I.R. per stabilire il momento in cui l’investimento si considera realizzato:
-Per i beni mobili rileva la data della consegna o della spedizione (ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale),
– Per i beni immobili rileva il momento della stipula ovvero successivo se l’effetto traslativo è successivo.
Sono esclusi dall’agevolazione i beni “usati”, cioè i beni a qualunque titolo utilizzati e computati solo i beni strumentali “nuovi” ovverosia, chiarisce l’agenzia delle entrate, quando il bene sia stato acquistato dal produttore, nonché nel caso il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto.
Per quanto concerne beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sai prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Per effetto del super-ammortamento verranno innalzati anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento che diverranno quindi:
– 25.306 euro (in sostituzione a 18.075,99) per autovetture e autocaravan;
-5.784 euro per i motocicli (in luogo dell’ordinario 4.131,66);
-2.892 euro (in luogo dell’ordinario 2.605,83) per i ciclomotori;
Dal disegno di legge emerge però l’esclusione dall’agevolazione di beni strumentali per i quali il DM 1988 del 31 dicembre, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché gli acquisti di fabbricati e di costruzioni. Eventuali ulteriori esclusioni saranno poi consultabili in un’apposita tabella allegata alla legge di stabilità.