Regime forfetario e minimi 2015: le ultime novità

Il regime forfetario, introdotto dalla Legge si stabilità 2015, ha sostituito i regimi agevolati preesistenti ed è diventato il regime naturale per tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il decreto Milleproroghe ha prorogato per il 2015 il regime dei minimi (aliquota 5%), offrendo così un’alternativa alle partite Iva, rispetto al nuovo regime forfetario. Nel consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 è stato approvato il testo del disegno di Legge di Stabilità 2016, che prevede alcune modifiche al regime forfetario a partire dal prossimo anno. Le misure sono tutte a favore del contribuente.

Condizioni per il regime agevolato forfetario e possibilità di usare il regime dei minimi

Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arte o professione che nell’anno solare precedente:
  • abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell’attività svolta (vedi tabella riportata in calce all’articolo). Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici;
  • abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata). Ai fini di tale limite non vanno considerati:
    • i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
    • i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
  • i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR). La verifica del criterio della prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 Euro.
LE CONDIZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA AL REGIME
NELL’ANNO PRECEDENTE:
1
avere conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico
2
aver sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro non superiori a 5.000 Euro lordi
3
il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non sia superiore a 20.000 Euro
4 l’attività d’impresa, arte o professione sia prevalente a quella eventualmente esercitata come lavoro dipendente e assimilato.
ATTENZIONE: si segnala che, con il consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015, il Governo ha approvato il testo del disegno di legge di Stabilità 2016 in cui sono contenute alcune modifiche al regime forfettario:
  • le attuali soglie di ricavi dovrebbero aumentare di 10mila euro per tutti (di 15.000 Euro per i professionisti),
  • la possibilità di accesso al regime dovrebbe essere estesa anche ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30mila euro,
  • l’imposta sostitutiva dovrebbe scendere al 5% per le start up per i primi cinque anni di attività.
Si ricorda che il testo dovrà seguire uno specifico iter parlamentare, nel corso del quale potrebbe subire ulteriori modifiche. La versione finale sarà approvata entro fine dicembre. Per aggiornamenti si veda anche lo speciale del 16.10.2015 “Legge di Stabiltià 2016: le novità annunciate dal Governo”.
Le regole per l’entrata/uscita dal nuovo regime forfetario sono le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.
Il passaggio al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), o dal regime dei minimi (art. 27 D.l. 98/2011) avverrà “automaticamente”, al sussistere delle condizioni previste.
POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI:
  • La legge di Stabilità 2015 ha affermato fin da subito che i contribuenti che al 31.12.2014 si trovano nel regime dei minimi possono continuare ad applicarlo  fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età (c.d. clausola di salvaguardia).
  • Il decreto Milleproghe, entrato in vigore il 1° marzo 2015, ha stabilito che il regime dei minimi continuerà a sussistere per tutto il 2015, costituendo così un’alternativa al regime forfetario.  La proroga non riguarda invece il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L 388/2000) e il regime degli “ex-minimi” (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011), che restano non applicabili a partire dal 2015.
  • Con una risposta al question time n. 5-05703 del 4 giugno 2015, è specificato che coloro che avevano aderito al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000 con aliquota 10%) e alla data del 1° gennaio 2015 non avevano ancora terminato il triennio agevolativo, non possono proseguire nel regime delle nuove iniziative fino al completamento del triennio. Tali soggetti devono scegliere se entrare nel nuovo regime forfetario o optare, in alternativa, per il regime ordinario. Per tali soggetti è preclusa anche la possibilità di avvalersi del regime dei minimi (prorogato dal decreto Milleproroghe), in quanto tale regime è destinato solo a coloro che intraprendono una nuova attività, e non per i soggetti già in attività alla data del 1° gennaio 2015.
  • Per i contribuenti che, avendo aperto l’attività a inizio 2015, non potevano scegliere il regime dei minimi (in quanto abrogato dalla legge di stabilità 2015 e non ancora prorogato dal decreto Milleproroghe), ma che ora intendono (e possono) accedervi, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 67/E/2015, ha spiegato come procedere: l’opzione andrà fatta direttamente nel modello Unico 2016 (periodo d’imposta 2015) e dovranno essere apportate le modifiche agli eventuali documenti emessi con Iva, entro determinate scadenze (per ulteriori approfondimenti su questo caso puoi leggere lo speciale del 24.07.2015 “Minimi, opzione anche per chi ha cominciato a inizio 2015”).

Regime agevolato forfetario: casi di esclusione

Il regime non può essere adottato dai soggetti:
  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc…);
  • non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.
Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all’anno antecedente all’ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).

Le semplificazioni per chi utilizza il regime agevolato forfetario

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:
  • per quanto riguarda l‘Iva sono in generale esonerati dal versamento dell’imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell’Iva a credito):
    • inoltre sono esonerati dall’obbligo:
      • della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
      • della registrazione degli acquisti;
      • della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
      • della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
      • della comunicazione del c.d. spesometro;
      • della comunicazione black list;
      • della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
    • sono invece obbligati:
      • a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
      • a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell’Iva, andrà riportata la dicitura: “Operazione in franchigia da Iva”, con l’eventuale indicazione della norma;
      • a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
      • a versare l’Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
  • per quanto riguarda le imposte sui redditi:
    • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
    • determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
    • sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  • per quanto riguarda l‘IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
  • per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
  • per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d’imposta, essi:
    • non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
    • non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
  • Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato). Tale sistema prevede la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza considerare il c.d. minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito d’impresa dichiarato è inferiore a quella soglia minima). Per sapere come aderire puoi consultare lo speciale del 26.02.2015 “Forfetari: il regime contributivo agevolato è su opzione”).

Calcolo del reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella riportata in calce all’articolo), senza tener conto delle spese sostenute nell’anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.
Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Il versamento dell’imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l’Irpef, e devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la Risoluzione 59/E dell’11 giugno 2015:
  • 1790” (acconto prima rata);
  • 1791” (acconto seconda rata o in unica soluzione);
  • 1792” (saldo).
Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori agevolazioni nel caso in cui ad applicarlo siano dei soggetti che intraprendono una nuova attività. In tal caso, infatti, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una diminuzione del reddito di 1/3.

Tabella limiti ricavi/compensi e coefficiente redditività

Fonte: Il sole 24 Ore
Codice attività ATECO 2007
Settore
Limiti compensi
Coeff. redditività
(10 – 11)
Industrie alimentari e delle bevande
35.000
40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
Commercio all’ingrosso e al
dettaglio
40.000
40%
47.81
Commercio ambulante e di
prodotti alimentari e bevande
30.000
40%
47.82 – 47.89
Commercio ambulante di altri
prodotti
20.000
54%
(41 – 42 – 43) – (68)
Costruzioni e attività immobiliari
15.000
86%
46.1
Intermediari del commercio
15.000
62%
(55 – 56)
Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
40.000
40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
Attività professionali, scientifiche,
tecniche, sanitarie, di istruzione,
servizi finanziari ed assicurativi
15.000
78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 0905 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
Altre attività economiche
20.000
67%