Ricordiamo prima di tutto che, sebbene a partire dal 2015, per i commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo, era previsto l’obbligo di comunicazione di tutte le fatture emesse, indipendentemente dall’importo, il provvedimento del 31 marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate ha tenuto conto delle difficoltà per queste categorie di contribuenti, prevedendo l’obbligo di comunicare, le sole operazioni di importo unitario superiori a 3.000 euro, al netto dell’Iva. Inoltre in deroga alla regola che prevede la comunicazione di tutte le operazioni fatturate, per ragioni di semplificazione, in caso di registrazione di documento riepilogativo delle fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, è possibile indicare nella comunicazione polivalente il riferimento al “documento riepilogativo”, senza aggiungere i dati di tutte le controparti indicate nelle singole fatture inferiori ai 300 euro (al netto di IVA). Si ricorda che lo spesometro è entrato in vigore con specifico provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale (D.L. n. 16/2012), sta definendo proprio in questi giorni le modalità di applicazione del c.d. Spesomentro 2.0 come strumento di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Nello specifico, il modello polivalente ai fini di dichiarazione assume le vesti di un tracciato record con il quale, il soggetto obbligato deve indicare analiticamente le fatture per singolo cliente o fornitore, ovvero, di un elenco clienti e fornitori. Novità Spesometro 2016 2017 e fatturazione elettronica: Nel Consiglio dei Ministri n. 60 del 21 aprile 2015 sono stati approvati 3 decreti in attuazione alla delega fiscale n. 23 del 2014 circa le semplificazioni fiscali previste sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA con il cd. Spesometro e di controllo delle cessioni di beni per chi utilizza la fatturazione elettronica. Tra queste misure di semplificazioni, volte ad incentivare la riduzione di alcuni adempimenti fiscali e contabili a carico dei contribuenti, c’è appunto la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti che utilizzano la fattura elettronica, che ricordiamo essere facoltativa per chi non ha rapporti con la PA ed obbligatoria per chi effettua cessioni di beni, servizi e forniture con tutte le Amministrazioni Pubbliche. Tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2017 potranno decidere di trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture emesse e ricevute, attraverso un nuovo strumento online gratuito che verrà messo a disposizione dei contribuenti già a partire dal 1° luglio 2016, chiamato Sistema di Interscambio SdI, già utilizzato per l’invio della fatturaPA. La scelta opzionale, dovrà essere comunicata all’Agenzia a partire dal 1° gennaio e sarà valida per 4 anni, comunque revocabile o rinnovabile ogni 5 anni. I vantaggi per le imprese e i soggetti che utilizzeranno la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2017 sono: • Esonero spesometro 2016 -2017 per chi sceglie la fattura elettronica: L’art. 50-bis del d.l. n. 69/2013, c.d. Decreto Fare, convertito in l. n. 98/2013, ha esonerato dagli adempimenti dello Spesometro, i titolari di partita IVA che optano per la trasmissione quotidiana all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione. • Abolizione della Comunicazione operazioni black list. • Elenco degli acquisti intracomunitari di beni (intrastat acquisti). • Elenco riepilogativo dei servizi intracomunitari ricevuti (Intrastat servizi ricevuti). Altra novità che verrà introdotta dal 1° gennaio 2017 riguarda una semplificazione per la grande distribuzione e gruppi di impresa, ed ora estesa anche per i commercianti al minuto, di poter registrare ed trasmettere i corrispettivi giornalieri all’Agenzia, eliminando così l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale, e utilizzare per le stesse finalità il nuovo scontrino digitale. Spesometro 2016 scadenza 10, 20 e 30 aprile A partire dallo Spesometro 2016, scade la norma in deroga che, per semplificazione, prevede l’obbligo di comunicazione delle operazione rilevanti ai fini IVA superiori a 3.600 euro da parte dei commercianti al dettaglio, viaggi e turismo, ristoranti con somministrazione di alimenti e bevande in pubblici servizi. Per tali operazioni a partire da quelle effettuate nel 2014 e comunicate con lo Spesometro, devono essere trasmesse nell’elenco clienti e fornitori, a prescindere dall’importo delle fatture emesse. La scadenza Spesometro 2016 è 10 e 20 aprile in attesa di conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate dovrebbero essere: 10 aprile per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente; 20 aprile per chi liquida trimestralmente l’IVA; 30 aprile per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a 3.600 euro pagati con bancomat o carte di credito. Inoltre, sempre a partire dal 2016, anche la Pubblica Amministrazione, Enti locali, Regioni e Comuni avranno l’obbligo dello spesometro. Pubblica amministrazione: Con il provvedimento prot. 2013/128483 esclusione Spesometro Pubblica Amministrazione 2014, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che sono esclusi dalla comunicazione per l’anno 2012 e 2013: • Stato • Regioni • Province • Comuni • altri organismi di diritto pubblico Pertanto, in base a tale nuovo provvedimento, la Pubblica Amministrazione, è stata esclusa dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per gli anni 2012 e 2013 mentre rimane l’obbligo per il 2014 di comunicazione delle sole operazioni non documentate da fattura elettronica. Il nuovo provvedimento del 31 marzo 2015, ha modificato i due precedenti del 5 novembre 2013 e del 2 agosto 2013, per cui anche le Pubbliche Amministrazioni sono esonerate dalla comunicazione dello spesometro 2015 perché già coinvolte in nuove procedure come lo split payment. Siamo in attesa di sapere le modalità PA per il 2016. Software Agenzia delle Entrate compilazione: Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile, il software per la compilazione modello polivalente per inviare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva delle operazioni con i Paesi Black list e gli acquisti effettuato con San Marino. Il modello comunicazione polivalente, è stato approvato con specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ed è il modulo che consente di verificare la conformità dei file da trasmettere. Il software gratuito ai fini di comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA va utilizzato anche per le operazioni con Paesi Black List e acquisti con San Marino, ed è scaricabile gratuitamente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni especifiche tecniche sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, e sono validi per la comunicazione delle operazioni con i Paesi black list e gli acquisiti da parte degli operatori commerciali con residenza in Italia da San Marino. Operazioni rilevanti ai fini Iva: quali sono Lo Spesomentro, introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 e modificato con dall’art. 2, comma 6, del dl 2 marzo 2012, n. 16 e pubblicato nella G.U. 52, prevede l’obbligo di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, di tutte le operazioni rilevanti ai fini d’Iva effettuate nel 2015 devono essere comunicate entro il 10 aprile o 20 aprile, a seconda che si tratti o meno di contribuenti con liquidazione Iva mensile o trimestrale, da confermare la scadenza al 30 aprile, per gli operatori finanziari che devono comunicare operazioni pagate con strumenti elettronici sopra i 3600 euro. Soggetti obbligati a presentare l’elenco clienti e fornitori: I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tutti i Fornitori e Clienti che hanno compiuto nel corso del 2015 operazioni ai fini dell’Iva pari a o superiori a 3.600 euro in quanto soggetti passivi di Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi sul territorio italiano. • Soggetti obbligati alla comunicazione: • Società di persone. • Società di fatto che esercitano attività commerciale. • Società di capitali. • Società consortili. • Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali. • Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata. • Imprese familiari ed aziende coniugali. • Imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.c. • Enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale. • Società estere rappresentate in Italia. • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti. • Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA. • Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti. • Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive. • Curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa circolare n. 24/E del 30.05.2011. • Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi. • Enti non commerciali: rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Qualora per l’associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura. Riguardo alle spese di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale intese come oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione. A partire dallo spesometro 2014, per effetto della Legge di Stabilità, sono obbligati alla comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA mediante modello polivalente i Piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l’anno. Associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche: che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali. Le ASD con opzione per la 398/91 pertanto inviano solo i dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, tali associazioni anche se non sono obbligate alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta. Soggetti esclusi: • Contribuenti Regime dei Minimi e nel regime Forfettario; • i Non residenti con stabile organizzazione in Italia; Quali operazioni vanno comunicate Le operazioni che vanno comunicate sono: • Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA – clienti; • Operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta – fornitori; • Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA – consumatori finali, imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Limiti importo operazioni da comunicare che non hanno obbligo emissione fattura nello Spesometro 2016: Per le Operazioni per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura, come per esempio, quelle riguardanti il commercio al dettaglio, il limite è: importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’imposta applicata, Se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché, ad esempio, le operazioni sono documentate tramite ricevuta o scontrino fiscale), il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’Iva. Operazioni escluse dallo Spesometro Sono escluse da obbligo di comunicazione Spesometro le operazioni effettuate nel corso del 2015 che hanno riguardato: • Importazioni; • Esportazioni: dirette, comprese le triangolazioni, di cui all’art.8 c.1 DPR 633/72; • Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list; • Operazioni fuori campo IVA; • • Operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera). Operatori finanziari: acquisti e pagamenti effettuati con Pos: Gli operatori finanziari obbligati a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative all’anno 2015 in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica, potranno provvedere all’invio dello Spesometro 2016 POS entro il 30 aprile 2016. Questo è quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate che ha prorogato la scadenza dell’obbligo di comunicazione dal venditore all’operatore finanziario che emette la carta di credito, di debito o prepagata, nei casi in cui la vendita o la prestazione del servizio sia effettuata nei confronti di un consumatore finale (che, cioè non agisce come imprenditore o professionista) che provvede a pagare utilizzando moneta elettronica. In detta comunicazione, gli operatori finanziari devono indicare il codice fiscale dei soggetti con i quali si è stipulato un contratto di installazione ed utilizzo POS e il codice identificativo di ciascun terminale. Le modalità di comunicazione degli acquisti e pagamenti effettuati con Pos Spesometro, è esclusivamente per via telematica sia che venga effettuata direttamente dal contribuente che da intermediari abilitati, utilizzando lo specifico software compilazione spesometro Agenzia delle Entrate. Pertanto, le categorie di contribuenti che hanno l’obbligo di comunicare dette operazioni rilevanti IVA con POS, presumibilmente entro il 30 aprile 2016, sono gli Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari e società fiduciarie. Istruzioni Agenzia delle Entrate: Secondo le istruzioni Agenzia delle Entrate per lo Spesometro, ai fini di comunicazione delle operazioni ai fini Iva che superano per i soggetti obbligati, la soglia del limite di 3.000 euro ( es. le agezie di viaggio) e 3.600 euro deve avvenire per via telematica all’Agenzia delle Entrate mediante il servizio telematico Fisconline e Entratel, previa elaborazione e compilazione con il software messo a disposizione dell’Agenzia. Per la compilazione e la trasmissione telematica del modello, i soggetti obbligati alla comunicazione possono utilizzare il software gratuito dell’Agenzia che consente di installare l’applicazione e il programma sul proprio pc e procedere alla compilazione guidata del file e la verifica finale con la relativa procedura di controllo. Fatture con Soggetti privati: Se le operazioni vengono effettuate con soggetti privati, il codice fiscale deve essere formalmente corretto, pena l’inammissibilità della comunicazione. Vanno escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di privati anche sopra la soglia limite se il relativo pagamento avvenga mediante moneta elettronica, ossia, carta di credito, debito o prepagate in quanto si tratta di operazioni tracciabili. Fatture reverse charge: L’obbligo di comunicazione sussiste per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge, ove, l’Iva non compare in fattura poiché è assolta dal committente, se l’importo supera i € 3.000. In tutti i casi in cui l’intestatario dei documenti ai fini IVA è diverso dal reale fornitore, occorre indicare il nominativo effettivo. Fatture di leasing e Noleggio Auto: Gli operatori finanziari che utilizzano contratti di beni in leasing o a noleggio sono obbligati ad inviare la comunicazione per lo Spesometro con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima. Sono esonerati dall’obbligo invece i prestatori, in quanto le operazioni da loro effettuate sono oggetto di monitoraggio all’Agenzia ai sensi dell’art. 7, del D.P.R. n. 6. Fatture con sconto: Nel caso di fatture emesse con sconto condizionato, finanziario o per pronta cassa, l’operazione da dichiarare sarà data dall’ammontare effettivamente incassato dal cedente o dal prestatore e, dunque, quello al netto dello sconto, nel caso di pagamento nei termini previsti, oppure quello lordo, se il pagamento avviene successivamente o, comunque, non è ancora avvenuto a tale data. Fattura cointestata: La fattura cointestata deve essere comunicata da ognuno dei cointestatari, nel caso in cui la quota di ognuno sia inferiore ai 3.000 euro dovrà essere indicata la modalità di pagamento “importo frazionato”. Fatture ricevute contribuenti minimi: I contribuenti minimi sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva ma tale esclusione può venire meno se nel corso dell’anno si conseguono ricavi o compensi superiori a € 30.000, si effettuano cessioni all’esportazione, si sostengono spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, se si superano le soglie consentite per l’acquisto di beni strumentali. In tali casi il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime fiscale semplificato. Spesometro e i Medici Convenzionati SSN: Le prestazioni rese da Medici e pediatri convenzionati col S.S.N. sono oggetto di comunicazione, poiché trattandosi di operazioni esenti da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72 per le quali non è previsto il pagamento sono comunque soggette alla normativa Iva e quindi devono rientrare nel c.d. spesometro in quanto operazioni rilevanti ai fini Iva. Pertanto rientrano nel modello polivalente i compensi ASL relativi a: I compensi ASL del medico vanno inclusi nel modello – In generale, nel nuovo modello di “spesometro” vanno incluse le operazioni relative alle: Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura; Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. Medici professionisti e spesometro 2016: Nel caso in cui il medico, emetta fattura esente IVA per la prestazione in libera professione e riceva compensi Asl, deve presentare lo spesometro per entrambe le operazioni, in quanto come chiarito dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione n. 501679 del 23 settembre 1975, i fogli di liquidazione delle competenze mensili rilasciati dalle Asl ai medici di base sono equiparati alle fatture. Pertanto il medico libero professionista è tenuto alla comunicazione di tutti i corrispettivi fatturati, ma anche delle somme ricevute dalla Asl, senza far riferimento alla soglia. Cosa indicare nello spesometro Per ogni operazione rilevante ai fini IVA, i soggetti interessati dall’obbligo di comunicazione dello Spesometro devono indicare: • N° partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente • Importo delle operazioni effettuate, con la relativa imponibile e imposta, oppure, andrà specificato che si tratta di operazioni non imponibili o esenti • Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata • Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati: a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale. Contratti di Energia Elettrica, Acqua, Gas e telefono Lo Spesometro è obbligatorio anche per i Gestori di servizi di pubblica utilità che devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas e utenze telefoniche degli utenti privati che di società. Limiti delle operazioni che devono essere comunicate per le Utenze gas: per ogni singola utenza per i contratti domestici e fino a 4 per le grandi utenze intese per contratti con previsione di consumi superiore a 100.000 mc/anno Limiti delle operazioni che devono essere comunicate per le Utenze idriche: per i contratti in essere, è consigliato l’inserimento del valore 1 – utenza domestica Limiti delle operazioni che devono essere comunicate per le Utenze telefoniche: indicazione di tutti i servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico. In merito alla telefonia mobile diviene oggetto di comunicazione il credito telefonico acquistato nel corso dell’anno. Sanzioni per ritardo o omessa comunicazione Per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è prevista una sanzione amministrativa disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010 che prevede per la trasmissione della Comunicazione con dati incompleti o non veritieri, una sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065. Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi, di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso Spesometro che prevede la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 32,25 euro); in caso di definizione agevolata (art. 16, comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a 1/3 di quella irrogata. Pertanto, nel caso in cui sia irrogata la sanzione in misura minima, la violazione può essere definita con il pagamento di 86 euro mentre nell’ipotesi in cui sia irrogata la sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro. Il versamento della sanzione ridotta, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 codice tributo 8911. È consentito, al contempo, la possibilità di sanare la posizione inviando una dichiarazione integrativa e sostitutiva che vada a correzione di quella originariamente trasmessa, nello specifico “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati“.