IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI

Per la registrazione di un contratto di locazione l’importo dell’imposta di registro varia in funzione dell’immobile oggetto della locazione stessa:
* Fabbricati ad uso abitativo 2% del canone annuo
* Fabbricati strumentali per natura 1% del canone annuo, se effettuata da soggetti passivi iva
* Fabbricati strumentali per natura 2% del canone, negli altri casi
* Fondi rustici 0,50% del corrispettivo annuo
* Altri immobili 2% del corrispettivo annuo

Per i contratti di locazione a canone concordato spetta una riduzione del 30% della base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro.

L’importo da versare per la prima annualità non può in ogni caso essere inferiore a 67 euro, mentre l’imposta per le annualità successive può essere d’importo inferiore.

Sul deposito cauzionale versato dal conduttore non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è versato da un terzo, estraneo al rapporto locativo, deve essere versata l’imposta con aliquota dello 0,50%.

Per i contratti di durata pluriennale è possibile, oltre che versare l’imposta di registro anno per anno (entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità), pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto. In questo caso si ha diritto ad uno sconto pari alla metà del saggio d’interesse legale (attualmente 1%, quindi pari allo 0,5%) moltiplicato per il numero delle annualità. Ove il contratto venisse disdetto prima del tempo, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.

Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata pluriennale, si paga l’imposta di registro in misura fissa di 67 euro. Negli altri casi l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% ovvero dello 0,50% per i fondi rustici.

Dal 1° gennaio 2015 è obbligatorio versare l’imposta per la prima registrazione e per gli adempimenti successivi tramite il modello F24 con elementi identificativi (cd “elide”).

Per tutti i soggetti titolari di partita IVA deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato o attraverso i servizi on-line del sistema bancario e postale.

I soggetti non titolari di partita IVA possono presentare il modello in formato cartaceo presso gli sportelli bancari e postali.

Con la risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, tramite modello F24-versamenti con elementi identificativi, delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili:
– 1500 “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per prima registrazione”
– 1501 “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per annualità successive”
– 1502 “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per cessioni del contratto”
– 1503 “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”
– 1504 “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per proroghe del contratto”
– 1505 “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Bollo”
– 1506 “Locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi”
– 1507 “Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”
– 1508 “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”
– 1509 “Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”
– 1510 “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”

Per consentire la corretta identificazione del soggetto quale “controparte” del contratto è stato istituito il seguente codice identificativo:
– 63 “Controparte”

Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi del modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

Nella sezione “CONTRIBUENTE” è indicato:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento;
– nel campo “codice fiscale del coobligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice “63”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” è indicato:
– nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore;
– nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
– nel campo “elementi identificativi”:
* in caso di pagamenti per la prima registrazione, nessun valore;
* in caso di pagamenti per annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto, il codice identificativo del contratto (composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione);
* in caso non sia disponibile il suddetto codice identificativo, il campo “elementi identificativi” è valorizzato con l’indicazione di un codice (composto da 16 caratteri) formato nel modo seguente:
» nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice dell’Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto;
» nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione;
» nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri “0”);
» nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri “0”);
» nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure “000”.
– nel campo “codice”, il codice tributo;
– nel campo “anno di riferimento”, in caso di prima registrazione è indicato l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, nel formato “AAAA”. In caso di “annualità successiva”, “proroga”, “cessione” o “risoluzione” è indicato l’anno scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, gli importi da versare.

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrofìgazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici, sono stati istituiti i seguenti codici tributo, da utilizzare nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi:
– A135 “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro – Avviso di Liquidazione dell’Imposta – Irrogazione delle Sanzioni”
– A136 “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Bollo – Avviso di Liquidazione dell’Imposta – Irrogazione delle Sanzioni”
– A137 “Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni – Avviso di Liquidazione dell’Imposta – Irrogazione delle Sanzioni”
– A138 “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi – Avviso di Liquidazione dell’Imposta – Irrogazione delle Sanzioni”

In sede di compilazione, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza dei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati indicati nel modello di pagamento allegato all’avviso di liquidazione inviato dall’Ufficio ovvero, se non disponibile, nell’avviso stesso;
– il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “F” (identificativo Registro).

(fonte: Agenzia delle Entrate)