L’utilizzo della compensazione dei crediti erariali, oltre che soggiacere alle norme specifiche del tributo, è subordinato anche all’assenza di cartelle esattoriali scadute per un importo complessivo superiore ai 1.500€ (millecinquecento). In presenza di tali cartelle, l’eventuale compensazione è sanzionata con una multa pari al 50% dell’importo compensato.
Esiste la possibilità di compensare i crediti da F24 con i debiti erariali già a cartella. Di seguito le modalità operative per tale compensazione. L`Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 13/E dell`11.03.2011, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di attuazione di tale novità, come di seguito riportate:
SOGGETTI INTERESSATI
Le novità interessano tutti i contribuenti che vantano crediti tributari da utilizzare in compensazione su
modello F24 e che contestualmente si trovino in una di queste situazioni:
1) abbiano ruoli per imposte erariali emessi da Equitalia;
2) a partire dal 1.07.2011, siano destinatari di avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell`Iva
destinati a divenire esecutivi dopo il termine di 60 giorni dalla notifica.
CREDITI UTILI PER LA COMPENSAZIONE
Ai fini dell`estinzione di un debito iscritto a ruolo sono compensabili i crediti di tipo erariale, quali crediti Irpef
ed Ires, crediti Iva, crediti Irap, crediti per addizionali comunali e regionali e ogni altro credito collocabile nella
sezione Erario del modello F24. Non sono invece utilizzabili eventuali crediti Inps e Inail.
DEBITI COMPENSABILI
La possibilità di compensazione è offerta solo per i debiti erariali (Irpef, Ires, Iva, Irap e addizionali), e
pertanto non possono essere estinti con compensazione i debiti Inps e Inail. Il debito in questione potrà
essere saldato se scaturisce da cartelle esattoriali scadute e non. A partire dal 1.07.2011 potranno essere saldati anche avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e Iva destinati a diventare esecutivi dopo i 60
giorni dalla notifica.
MODALITA` DI PAGAMENTO
L`Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18/E del 21.02.2011 ha precisato che il pagamento in
compensazione delle somme iscritte a ruolo dovrà essere effettuato solo tramite modello F24 ACCISE,
reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, da inviare
obbligatoriamente in modo telematico. Nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in
compensazione” in corrispondenza del campo “codice tributo” va inserito il termine RUOL denominato
“pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ?
Art. 31, c. 1, D.L. 31.05.2010, n. 78”; nella stessa sezione nel campo “ente” va indicata la lettera “R”, nel
campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell`agente della riscossione presso il quale
il debito risulta in carico, desumibile dalla “Tabella T2 Sigle province”, il campo “codice identificativo”, il
campo “mese” e il campo “anno di riferimento” non devono essere compilati.
E’ sempre possibile la compensazione direttamente in sede di equitalia
ESTINZIONE TOTALE O PARZIALE DEL DEBITO
Il contribuente può estinguere totalmente o anche solo parzialmente i debiti iscritti a ruolo. Nel caso di
pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo, se ad esempio il credito disponibile non sia capiente ai fini
della copertura totale delle somme iscritte a ruolo, è necessario comunicare preventivamente ad Equitalia,
attraverso la dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei pagamenti ai sensi
dell`art. 31, c.1 del D.L. 31.05.2010 n. 78.