A ridosso della scadenza ordinaria di versamento, con un Comunicato Stampa del 14 giugno 2016, il Mef ha annunciato la proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (poi ufficializzata con Dpcm del 15.06.2016). La data ultima di versamento è slittata così dal 16 giugno al 6 luglio 2016, e dal 18 luglio al 22 agosto 2016, con la maggiorazione dello 0,40%.
Sono rimaste ferme, invece, le scadenze ordinarie di pagamento per i contribuenti non interessati dagli studi di settore: 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%. Quest’anno il 16 luglio cade di sabato, pertanto la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo (18 luglio).
Con la riunione del 5 luglio 2016, è partito un tavolo di discussione voluto dal viceministro all’Economia Luigi Casero per modificare il calendario delle scadenze per il prossimo anno, e far sì che non vengano più fatte proroghe all’ultima ora. Le ipotesi allo studio sono molte, e potrebbero convergere in un provvedimento di legge entro fine anno.
Versamenti Unico 2016: regole generali prima della proroga
In considerazione del termine di versamento delle imposte derivanti da Unico, si ricorda che le scadenze di pagamento in linea generale sono il 16/06 o il 16/07 con la maggiorazione dello 0,40%. Quest’anno le scadenze originariamente erano:
- 16.06.2016,
- 18.07.2016 in quanto il 16 luglio cade di sabato.
Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondandoli all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.
Non va effettuato alcun pagamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.
I versamenti vanno effettuati con modello F24, avendo cura di ricordare che ormai il mod. F24 è utilizzabile prevalentemente in formato telematico. Il modello cartaceo (da presentare presso banche, uffici postali e Agenti della Riscossione) è utilizzabile ancora, infatti, per i privati non titolari di partita Iva, per i versamenti di importo non superiore a mille Euro, in assenza di compensazione.
Versamenti Unico 2016 dopo la proroga
Il D.p.c.m. del 15.06.2016 ha prorogato i termini di versamento delle imposte derivanti da Unico per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
In questo modo, pertanto, le scadenze sono state sdoppiate:
- per i contribuenti non interessati dagli studi di settore, il versamento delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP 2016 a titolo di saldo 2015 e primo acconto 2016 in unica soluzione o come prima rata deve essere effettuato:
- entro il 16.06.2016 , senza maggiorazione;
- entro il 18.07.2016 (poiché il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,40%;
- per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, il D.p.c.m. 15.06.2016 ha previsto la proroga dei termini di versamento alle seguenti scadenze:
- 06.07.2016, senza maggiorazione;
- 22.08.2016 (poiché il 20 agosto cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,40%.
Versamenti Unico 2016: calendario delle rate
I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell’acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all’imposta dovuta.
Si ricorda che i versamenti rateali:
- per i privati scadono entro la fine di ciascun mese;
- per i titolari di partita Iva scadono entro il giorno 16 di ciascun mese.
La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l’adempimento è effettuato entro il 20 agosto (che quest’ano cade di sabato, per cui è posticipato al 22 agosto).
La proroga ha modificato anche il calendario dei pagamenti rateali, nel caso in cui il contribuente decida di usufruire della rateizzazione.
Ecco di seguito un riepilogo in forma tabellare:
PERSONA FISICA NON TITOLARE DI PARTITA IVA
CHE NON BENEFICIA DELLA PROROGA |
||||
Rata | 1a rata entro il 16 Giugno | 1a rata differita al 18.7.2016, con maggiorazione 0,40% | ||
Scadenza | Interessi | Scadenza | Interessi | |
I | 16.06.2016 | — | 18.07.2016 | — |
II | 30.06.2016 | 0,16% | 22.08.2016 | 0,13% |
III | 22.08.2016 | 0,49% | 31.08.2016 | 0,46% |
IV | 31.08.2016 | 0,82% | 30.09.2016 | 0,75% |
V | 30.09.2016 | 1,15% | 31.10.2016 | 1,12% |
VI | 31.10.2016 | 1,48% | 30.11.2016 | 1,45% |
VII | 30.11.2016 | 1,81% | ||
SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA
CHE NON BENEFICIA DELLA PROROGA |
||||
Rata | 1a rata entro il 16 Giugno | 1a rata differita al 18.07.2016, con maggiorazione 0,40% | ||
Scadenza | Interessi | Scadenza | Interessi | |
I | 16.06.2016 | — | 18.07.2016 | — |
II | 18.07.2016 | 0,33% | 22.08.2016 | 0,31% |
III | 22.08.2016 | 0,66% | 16.09.2016 | 0,64% |
IV | 16.09.2016 | 0,99% | 17.10.2016 | 0,97% |
V | 17.10.2016 | 1,32% | 16.11.2016 | 1,30% |
VI | 16.11.2016 | 1,65% |
PERSONA FISICA NON TITOLARE DI PARTITA IVA
CHE BENEFICIA DELLA PROROGA |
||||
Rata | 1a rata entro il 6 luglio | 1a rata differita al 22.08.2016, con maggiorazione 0,40% | ||
Scadenza | Interessi | Scadenza | Interessi | |
I | 06.07.2016 | — | 22.08.2016 | — |
II | 22.08.2016 | 0,27% | 31.08.2016 | 0,09% |
III | 31.08.2016 | 0,60% | 30.09.2016 | 0,42% |
IV | 30.09.2016 | 0,93% | 31.10.2016 | 0,75% |
V | 31.10.2016 | 1,26% | 30.11.2016 | 1,08% |
VI | 30.11.2016 | 1,59% | ||
SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA
CHE BENEFICIA DELLA PROROGA |
||||
Rata | 1a rata entro il 6 luglio | 1a rata differita al 22.08.2016, con maggiorazione 0,40% | ||
Scadenza | Interessi | Scadenza | Interessi | |
I | 06.07.2016 | — | 22.08.2016 | — |
II | 18.07.2016 | 0,11% | 16.09.2016 | 0,27% |
III | 22.08.2016 | 0,44% | 17.10.2016 | 0,60% |
IV | 16.09.2016 | 0,77% | 16.11.2016 | 0,93% |
V | 17.10.2016 | 1,10% | ||
VI | 16.11.2016 | 1,43% |