Per i soci rinunciare ai crediti è fiscalmente rilevante

L’art. 13 comma 1 lett a) del D.Lgs. 147/2015 ha aggiunto all’art. 88 del Tuir il comma 4 bis .

Il comma stabilisce che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale. Il socio comunica alla società partecipata detto valore, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Per neutralizzare l’effetto della nuova disposizione fiscale in capo alla società, il socio dovrebbe rilasciare a quest’ultima una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dichiarare un valore fiscale del finanziamento uguale al suo ammontare.

Viene resa fiscalmente rilevante la situazione nella quale il valore d’acquisto del credito è inferiore al nominale.

A tal proposito si pensi a un socio che acquista, a prezzo di stralcio, un debito bancario della società, al quale poi rinuncia. Prima della novità, la banca rilevava una perdita su crediti, ma né il socio né la società erano tenuti a rilevare alcuna sopravvenienza attiva tassabile.

Nel caso frequente in cui un socio di società rinunci al proprio credito da finanziamento (di tipo finanziario o commerciale) per ripianare le perdite subite dalla società, sarà però possibile ovviare alla tassazione della sopravvenienza attiva a carico della società.

Come sopra accennato, a questo scopo, il socio dovrà comunicare alla società, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il valore fiscale della rinuncia.

Attenzione a quest’adempimento, che è da eseguire in qualunque caso. Infatti il predetto comma 4-bis prevede che, in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è zero.

In assenza della comunicazione la società dovrà rilevare l’intera sopravvenienza attiva.

Inoltre, per rendere coerente l’ammontare del costo fiscale della partecipazione del socio con la nuova disposizione, l’art. 13 del D.Lgs, 147/2015 ne prevede l’incremento nella misura pari al nuovo criterio di determinazione del costo fiscale del credito rinunciato.

Infine, il comma 2 dell’art. 13 del predetto D.Lgs. 147/2015, prevede che la disposizione di cui si tratta si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore.

Nella generalità dei casi si tratta del periodo d’imposta in corso, coincidente con l’anno solare 2016, per cui la nuova disposizione si rende già applicabile per es. alle rinunce ai crediti effettuate dai soci per la copertura delle perdite derivanti dal bilancio del 2015.