Dal 1° gennaio 2017, sono le seguenti aliquote:
- 25,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita iva e privi di altra cassa previdenziale (rif. articolo 1, comma 165 L. 232/2016)
- 24,00% per i soggetti titolari di pensione o coperti da altra tutela pensionistica obbligatoria
- 32,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5768)
Sono da iscrivere alla gestione separata inps:
- tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
- la quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
- la categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71;
- gli spedizionieri doganali non dipendenti;
- gli assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- gli associati in partecipazione;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.