Detrazioni per figli a carico

Quest’anno in dichiarazione scatta l’effetto dell’aumento delle detrazioni per figli fiscalmente a carico, operata dalla legge di stabilità 2013. L’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR è stato infatti modificato, ed è prevista ora una detrazione di:
  • € 950 per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
  • € 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

È previsto inoltre l’aumento delle predette detrazioni di € 400 per ogni figlio portatore di handicap.
Si ricorda inoltre che per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 Euro per ciascun figlio.
La detrazione per figli a carico spetta indipendentemente dall’età del figlio, o dal fatto che il figlio sia o meno dedito agli studi o a tirocinio gratuito, e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente. Riguarda sia i figli naturali riconosciuti, che quelli adottivi e affidati o affiliati. Il diritto alla detrazione spetta per tutti i figli che nel corso dell’anno hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 Euro (indicato al rigo RN1, colonna 1 del modello Unico PF). Questo limite di reddito è fissato con riferimento all’intero anno e, in caso di superamento, il familiare non può essere considerato a carico per l’intero anno, non rilevando il momento a decorrere dal quale si è verificato il superamento.
Il diritto alla detrazione deve essere sempre rapportato ai mesi in cui si verificano le condizioni per le quali spetta l’attribuzione della stessa, tenendo presente che in caso di:

  • una situazione ex-novo (ad esempio, la nascita di un figlio) la condizione si considera esistente dal mese nel quale la stessa si verifica a prescindere dal giorno. Se ad esempio il figlio nasce il 30 novembre, il mese di novembre va conteggiato per intero e in relazione al periodo d’imposta di nascita la detrazione compete per 2 mesi;
  • variazione di una situazione preesistente, la nuova condizione decorre dal mese successivo a quello in cui la stessa si verifica, a prescindere dal giorno.

Fanno eccezione a questa regola:

  • l’ulteriore detrazione di € 200 per ciascun figlio se ci sono più di 3 figli a carico;
  • l’ulteriore detrazione di € 1.200 per le famiglie con almeno 4 figli;

che sono riconosciute per intero a prescindere dal momento in cui si verifica la situazione che dà diritto alla maggiorazione stessa (data di nascita del quarto figlio a carico). Le detrazioni vanno poi rapportate alla percentuale imputabile a ciascun genitore.
Le detrazioni sopra indicate sono teoriche, in quanto per determinare gli importi effettivamente spettanti bisogna calcolare il rapporto tra €. 95.000, diminuito del reddito, e €. 95.000, e poi moltiplicarlo per la detrazione teorica. Ecco un esempio di calcolo:

950×(95.000 – Reddito complessivo)
95.000

Se i figli sono più d’uno l’importo di €. 95.000 deve essere aumentato di €. 15.000 per ogni figlio successivo al primo. Quindi ad esempio nel caso di due figli il calcolo sarà:

950×(110.000 – Reddito complessivo)
110.000

La detrazione non compete se il risultato del rapporto è uguale a zero, mentre negli altri casi l’importo si assume alle prime 4 cifre decimali.
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i genitori, ma è necessario seguire delle regole precise, che variano a seconda che i genitori siano o meno legalmente ed effettivamente separati. Se i genitori sono coniugati o conviventi (quindi non sono legalmente ed effettivamente separati) la detrazione per figli a carico deve essere ripartita tra i genitori nella misura del 50%. Tuttavia per evitare che, per incapienza d’imposta, il nucleo familiare perda l’agevolazione i genitori possono decidere di attribuire l’intera detrazione a quello dei due che ha il reddito complessivo più elevato.
Come rileva l’Agenzia delle Entrate nella circolare 15/2007 (pagina 7), è possibile utilizzare tale ripartizione anche in assenza della condizione di “incapienza”, in quanto la norma non vi fa espresso riferimento. Una volta effettuata questa scelta, tale criterio è obbligatorio per tutti i figli dei medesimi genitori (Circolare 20/E/2011 quesito 5.1). Invece, in presenza di figli di altri genitori è possibile applicare percentuali di detrazioni diverse (50 o 100%).
Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione è così ripartita:

  • al genitore affidatario, in mancanza di accordo, se il figlio è affidato esclusivamente ad uno dei genitori;
  • al 50% tra entrambi i genitori, in mancanza di accordo, se l’affidamento è congiunto o condiviso.

Se vi è accordo, è fatta salva la possibilità di adottare le regole dei genitori coniugati (50% a ciascuno o 100% al genitore con reddito più elevato).
Sia in caso di affido esclusivo, sia congiunto, se uno dei due genitori non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per incapienza, questa è attribuita per intero all’altro genitore, che è tenuto – salvo diverso accordo – a riversare all’altro genitore l’intera detrazione o il 50% in caso di affido congiunto.
Sono previste alcune regole particolari in caso di:

  • coniuge fiscalmente a carico dell’altro: la detrazione spetta per intero al coniuge dichiarante;
  • assenza del coniuge: per il primo figlio si può applicare – se più favorevole -la detrazione spettante per coniuge a carico, nei seguenti casi:
    • se il coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, ovvero se coniugato si è poi legalmente ed effettivamente separato (ragazza madre o vedovo);
    • se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato, o se è coniugato si è legalmente ed effettivamente separato.

Si rammenta infine che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.2.2007, n. 11/E ha chiarito che le regole sopra illustrate rilevano esclusivamente ai fini della ripartizione della detrazione per i figli a carico e non anche per la suddivisione tra i genitori degli oneri/spese ex artt. 10 e 15, TUIR. Con riferimento alle spese sostenute per i figli a carico, infatti:

  • la detrazione/deduzione spetta al genitore cui è intestato il documento di spesa;
  • qualora il documento sia intestato al figlio a carico, la spesa va ripartita tra i genitori in relazione all’effettivo sostenimento. Se si intende suddividere la detrazione in misura diversa dal 50%, è necessaria un’apposita annotazione sul documento di spesa.

Nel modello Unico PF 2014, nella sezione “Familiari a carico”, devono essere inseriti i dati dei figli che nel 2013 sono stati fiscalmente a carico del dichiarante, per poter godere della relativa detrazione.
Nei righi da 2 a 6 dovrà essere:

  • barrata la casella corrispondente alla situazione del contribuente:
    • F1 se se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico);
    • F, per i figli successivi al primo;
    • D se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’;
  • riportato il codice fiscale del figlio. Esso va indicato anche se il dichiarante non fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente ad un altro soggetto;
  • indicato il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio è stato a carico. Scrivere “12” se il familiare è stato a carico per tutto il 2013, se invece è stato a carico solo per una parte del 2013, come ad esempio in caso di un figlio nato il 28 settembre 2013, bisogna scrivere il numero dei mesi corrispondenti, nell’esempio “4” (i periodi inferiori al mese sono comunque considerati mese intero);
  • indicato il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni. Vanno a tal fine compresi anche il mese di nascita, a prescindere dal giorno, e il mese in cui avviene il compimento del 3° anno d’età. Per esempio, per un figlio nato nel 2012 nella casella scrivere ’12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2013, indicare ‘5’;
  • indicata la percentuale di detrazione spettante, secondo le regole di ripartizione indicate nel paragrafo precedente. Andrà quindi riportato un valore percentuale pari a:
    • 0% se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
    • 50% se la detrazione è ripartita tra i genitori;
    • 100% se la detrazione è richiesta per intero,
    • oppure la lettera “C” se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico. Se questa detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
  • barrata la casella 8, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%;
  • indicata la misura della percentuale di detrazione per famiglie con almeno 4 figli. La detrazione deve essere ripartita:
    • al 50 % tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero;
    • in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si ricorda che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta;
  • indicato il numero di figli residenti all’estero nel caso in cui non sia stato possibile indicare il codice fiscale nel prospetto dei familiari a carico;
  • indicato il numero di figli in affido preadottivo per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.