770 2017 alla luce delle modifiche sui crediti e loro utilizzi

Come ogni anno tutti i sostituti d’imposta, obbligati al rilascio della Certificazione Unica, che abbiano operato ritenute sui redditi erogati, in base a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, sono tenuti all’invio telematico all’Agenzia delle entrate del Modello 770 entro il 31 luglio di ogni anno. (con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2017 é stato  disposto il differimento dei termini di invio al 31 ottobre 2017).

Struttura del 770

Rispetto all’anno precedente non anche quest’anno la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone sostanzialmente di due parti:

  • la Certificazione Unica, che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo di ogni anno, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. La certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata;
  • il Modello 770, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio di ogni anno, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Il modello deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.

modello 770: composizione e novità

Il modello, relativamente ai redditi di lavoro dipendenti ed assimilati,  si compone delle seguenti sezioni:Frontespizio, Quadro DI, Quadro ST, Quadro SV, Quadro SX e Quadro SY.

La novità più importante per il 770/2017 concerne la fusione in un unico modello dei due modelli dell’anno precedente, ossia del modello semplificato e del modello ordinario.

L’altra novità riguarda l’istituzione del nuovo Quadro DI, destinato all’esposizione dei dati relativi alle dichiarazione integrative.

Trasmissione telematica

Permane la facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Modello 770 inviando entro il 31 luglio prossimo, oltre al Frontespizio, i quadri ST, SV, SX e SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai quadri ST, SV, SX, e SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY.

Per cui nel riquadro “Redazione della dichiarazione” del Frontespizio, dovrà essere compilata la sezione “Gestione separata” da parte dei sostituti d’imposta che intendano trasmettere separatamente i flussi riferiti al Modello 770, barrando le singole caselle “Dipendente” “Autonomo” e “Altre ritenute” per indicare il flusso che viene inviato all’interno della dichiarazione.

Frontespizio

Il frontespizio contiene i quadri destinati all’indicazione del tipo di dichiarazione, dei dati relativi al sostituto, al rappresentante firmatario della dichiarazione, alla firma della dichiarazione, nonché all’impegno alla presentazione telematica e al visto di conformità.

La novità per il frontespizio è costituita dalla nuova è la casella “Tipologia sostituto”. La nuova casella va utilizzata dal sostituto d’imposta per identificarsi. In particolare, la casella dovrà essere valorizzata, indicando:

  • il codice se è un sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del Modello 770 Semplificato);
  • il codice 2 se è un sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione sia del Modello 770 Semplificato che del Modello 770 Ordinario);
  • il codice 3 se è un sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del Modello 770 Ordinario).

Nella nuova versione del modello 770 non è più presente, all’interno riquadro “Redazione della dichiarazione”,  la casella “Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione”, che occorreva compilare obbligatoriamente, fino allo scorso anno, nel caso di invio del 770 in più flussi separati.

Quadro DI – Dichiarazione integrativa

Come accennato in precedenza una delle novità del 770/2017 è l’introduzione del Quadro DI, che va compilato dai soggetti che hanno presentato nel 2016 una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 193/2016, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa 770/2013 relativa al 2012 presentata nel 2016) e comunque entro i termini dell’accertamento fiscale previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

L’eventuale maggiore credito derivante da dichiarazioni oggetto di integrazione a favore, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa va, quindi, indicato il credito derivante dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Quadro ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Nel quadro ST vanno indicati i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all’IRPEF, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive, nonché i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate, effettuati dal sostituto. Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, le sezioni che devono essere compilate sono, come di consueto, le prime due:

  • Sezione I – Erario, nella quale vanno indicati i dati relativi alle ritenute IRPEF (comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale) e alle imposte sostitutive;
  • Sezione II – Addizionale regionale, nella quale vanno indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all’IRPEF (comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale).

Il quadro deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del Modello F24. Pertanto, si deve utilizzare un distinto rigo del quadro, per ciascun rigo compilato nel Modello F24. Vanno quindi indicate, utilizzando righi diversi (ST2, ST3 etc.) le ritenute operate e le imposte trattenute con riferimento al mese in cui sono state effettuate le ritenute (Punto 1) e al codice tributo relativo (Punto 11).

Le compensazioni effettuate nel Modello F24 utilizzando i codici tributo a credito (risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n. 13 e n. 103 del 2015) non devono essere indicate in questo quadro, né nel successivo quadro SV. Infatti il modelo 770/2017 non riporta più il punto “Importi utilizzati a scomputo”, in quanto i crediti esposti in compensazione esterna, utilizzando gli appositi codici tributo nel Modello F24, andranno invece riportati solo nel quadro SX.

Punto 1 – Periodo di riferimento. Deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Di norma, tale periodo è costituito dal mese e dall’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo. Ci sono tuttavia delle eccezioni al periodo di riferimento, tra le quali:

  • Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR. Per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2016, effettuato in acconto entro il 16 dicembre 2016 (codice tributo 1712) e a saldo entro il 16 febbraio 2017 (codice tributo 1713), al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo convenzionale 12/2016 (Circ. dell’Agenzia delle entrate n. 34/2002).
  • Cassa allargata. Nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2017 e riferite all’anno 2016, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2016 e nel punto 10Note” il codice “B”.
  • Conguaglio effettuato nei mesi di gennaio e febbraio. Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nei mesi di gennaio o febbraio 2017, dovrà essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2016 e punto 10 “Note” rispettivamente il codice “D” per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice “E” per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio. A questo proposito, quest’anno le istruzioni evidenziano una modalità particolare di compilazione nel caso in cui il sostituto abbia utilizzato per un unico pagamento i codici tributo che sono stati oggetto di accorpamento con la Ris. n. 13/2016, che ha soppresso dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo), confluito nel codice tributo 1001. In questi casi, nel quadro ST dovrà essere compilato un unico rigo, indicando nel punto 10 le note corrispondenti alla tipologia di versamento. Ad esempio, qualora il 16 febbraio 2017 il sostituto abbia effettuato in F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il periodo 12/2016, con riferimento sia a ritenute di competenza 2016 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2017 che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2017, deve compilare un unico rigo del quadro ST, avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D.

Punto 2 – Ritenute operate. Deve essere riportato l’importo delle ritenute effettuate nei singoli mesi, tenendo conto di alcune situazioni particolari.

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2016, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all’importo da versare.

Se, invece, l’importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Qualora, invece, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando in F24 il versamento del monte ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2016, nel punto 2 deve essere indicato l’ammontare del monte ritenute operato. L’importo restituito utilizzando le somme indicate, deve essere esposto unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 3 “Crediti maturati nel 2016” del quadro SX, mentre l’importo del credito utilizzato nel Modello F24 deve essere riportato nel punto SX4 colonna 4 “Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Modello F24” del quadro SX.

Qualora, entro i termini di consegna delle CU, il sostituto d’imposta abbia restituito al sostituito ritenute IRPEF e trattenute a titolo di addizionali regionale all’IRPEF operate nell’anno 2016 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l’importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle certificazioni, e nel punto 7 “Importo versato”, deve essere riportato l’importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d’imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Punto 7 – Importo versato. Va indicato l’importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del Modello F24, indipendentemente dall’effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8 “Interessi”. In caso di versamenti effettuati per ravvedimento operoso, infatti, nel punto 7 va riportato l’importo comprensivo dei relativi interessi, da esporre distintamente anche nel punto 8 e va barrato il punto 9 “Ravvedimento”. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

Punto 10 – Note. Deve essere compilato in presenza di alcune situazioni particolari, riportando gli specifici codici indicati nelle istruzioni, tra i quali ricordiamo:

  • B se il versamento si riferisce a ritenute su somme e valori relativi al 2016 erogati entro il 12 gennaio 2017;
  • D se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nel mese di gennaio 2017;
  • E se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nel mese di febbraio 2017;
  • S se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali regionali di competenza dell’anno d’imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente;
  • nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Punto 11 – Codice tributo. Deve essere indicato il codice tributo utilizzato per effettuare i versamenti tramite Modello F24.

Punto 13 – Codice regione. Nella sezione II “Addizionale regionale”, relativa ai versamenti a titolo di addizionali regionali all’IRPEF, in questo punto deve essere indicato il codice della regione.

Punto 14 – Data di versamento. Va indicata la data del versamento.

Quadro SV – Trattenute di addizionali comunali all’IRPEF

Il quadro SV va utilizzato per riportare i dati delle ritenute di addizionali comunali all’IRPEF operate, anche in sede di assistenza fiscale e dei relativi versamenti effettuati dal sostituto. Nei modelli F24 sono stati compilati tanti righi quanti erano i comuni interessati al versamento, mentre nel quadro SV i dati andranno inseriti aggregandoli in base alla data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni. Viceversa, nelle ipotesi in cui ci sia:

  • difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo,
  • presenza di versamenti per ravvedimento,
  • versamenti codificati con diverse note (punto 10),

nel quadro SV vanno compilati più righi per l’indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.

Quadro SX – Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

Nel quadro SX vanno riepilogati i crediti nonché i dati relativi alle compensazioni effettuate dal sostituto, includendo anche le compensazioni esterne, “visibili” nel Modello F24, previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 175/2014 a partire dal periodo di competenza di gennaio 2015 (Ris. Agenzia delle entrate n. 13/2015).

In particolare devono essere riportati i dati riepilogativi:

  • del credito 2015 derivante dalla precedente dichiarazione – Modello 770/2016 e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite Modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
  • dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2016 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24, così come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2014, a partire dal periodo di competenza di gennaio 2015 (Ris. Agenzia delle entrate n. 13/2015), tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

Nel rigo SX1colonna 1 “Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno”, deve essere indicato l’importo complessivo dei crediti di ritenute irpef e di addizionali regionali e comunali restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, da utilizzare in compensazione mediante Modello F24 (codici tributo 1627, 1669, 1671).

Nel rigo SX1, colonna 2 “Credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale”, deve essere indicato l’importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale da utilizzare in compensazione mediante Modello F24 (codici tributo 1631, 3796, 3797).

Nel rigo SX1, colonna 3 “Versamenti 2016 in eccesso”, deve essere indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai quadri ST e SV da utilizzare in compensazione mediante Modello F24 (codici tributo 1627, 1628, 1629, 1669, 1671).

Nel rigo SX1 colonna 5 “ Credito marittimi imbarcati e assimilati” deve essere indicato l’importo del credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, di cui all’art. 4 del D.L. n. 457/1997, esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, da utilizzare in compensazione mediante Modello F24 (codice tributo 1634). Tale importo deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Nel rigo SX1 colonna 6 “Credito per famiglie numerose”deve essere indicato il credito riconosciuto per famiglie numerose di cui all’art. 12, comma 3 del T.U.I.R. relativo all’anno cui si riferisce la dichiarazione, da utilizzare in compensazione mediante Modello F24 (codice tributo 1632). Tale importo deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di conguaglio.

Nel rigo SX1 colonna 7 “Credito per canoni di locazione” deve essere indicato il credito per canoni di locazione di cui all’art. 16, comma 1-sexies del T.U.I.R. relativo all’anno cui si riferisce la dichiarazione, da utilizzare in compensazione mediante Modello F24 (codice tributo 1633). Tale importo deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di conguaglio.

Nel rigo SX1 colonna 8 “Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015” deve essere indicato l’importo del credito d’imposta sostitutiva del 10%, generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme erogate per premi di risultato o per la partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori (art. 1, commi 182-190, della legge n. 208/2015), assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria da utilizzare in compensazione mediante Modello F24 (codice tributo 1627).

Gli importi delle colonne 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo SX1 sono compresi nell’importo indicato nel rigo SX4, colonna 3.

Il rigo SX4 è strutturato in sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell’anno cui si riferisce la dichiarazione.

In particolare:

  • nella colonna 2 “Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015” va indicato l’importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione (Modello 770/2016);
  • nella colonna 3 “Crediti maturati nel 2016” deve essere riportata la somma delle colonne 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo SX1;
  • nella colonna 4 “Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Modello F24” deve essere riportato l’ammontare del credito indicato nella precedente colonna 2, utilizzato in compensazione con Modello F24, ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997, entro la data di presentazione della dichiarazione e l’ammontare del credito indicato nella precedente colonna 3 utilizzato in compensazione con Modello F24. Il credito utilizzato in compensazione deve essere esposto al netto degli eventuali riversamenti;
  • nella colonna 5 “Credito da DI” deve essere indicato il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI, ossia il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2016. In questa casella vanno indicati tutti i maggior crediti individuati con le note Note A, B, C, D, E ed F della colonna 2 del Quadro DI;
  • nella colonna 6 “Credito da utilizzare in compensazione” va indicato il credito, pari all’importo di colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4 più colonna 5, che si intende utilizzare in compensazione nel Modello F24;
  • nella colonna 7 “Credito di cui si chiede il rimborso” va indicato l’importo di colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4 più colonna 5, chiesto a rimborso. Non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 6.

Nel rigo SX32 “Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale”colonna 2 va indicata la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6 “Credito da utilizzare in compensazione”, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dall’assistenza fiscale prestata.

Una particolare modalità di compilazione è prevista per il rigo SX47 “Credito bonus riconosciuto”, riservato ai sostituti che hanno riconosciuto il credito bonus IRPEF, nel quale:

  • nella colonna 1 “Credito residuo anno precedente”, va indicato il credito residuo dell’anno precedente;
  • nella colonna 2 “Anno 2016”, va riportato il credito bonus IRPEF riconosciuto dal sostituto nell’anno della dichiarazione, al lordo di quanto eventualmente recuperato;
  • nella colonna 3 “Credito recuperato”, va riportato il credito bonus IRPEF riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre anche nella prima sezione del quadro ST. Tale credito recuperato non è quello utilizzato in compensazione, ma quello recuperato dal sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a crediti bonus IRPEF riconosciuti da precedenti sostituti;
  • nella colonna 4 “Credito utilizzato in F24”, va riportato il credito bonus IRPEF utilizzato nel Modello F24 fino al 16 marzo 2017 (conguagli relativi al 2016 effettuati entro il termine del 28 febbraio 2017);
  • nella colonna 5 “Credito residuo”, va riportato il credito bonus IRPEF che eventualmente residua e che può essere utilizzato l’anno successivo, compreso dell’eventuale importo dichiarato in quadro DI con la Nota M.

Quadro SY – Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi

Il quadro SY, necessario per indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le ritenute operate dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010, come lo scorso anno è diviso in quattro sezioni:

  • la prima sezione deve essere compilata dal debitore principale;
  • la seconda sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, nell’ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica;
  • la terza sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.A.;
  • la quarta sezione deve essere compilata per indicare le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale, ai quali il sostituto d’imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo.

 

Si parla nel presente articolo del “recupero” delle ritenute versate in eccesso rispetto al dovuto.
A decorrere dall’1.1.2015, quanto versato in eccesso a titolo di ritenute può essere scomputato dai successivi versamenti esclusivamente tramite compensazione nel mod. F24.
Vi sono appositi codici tributo per evidenziare nel mod. F24 l’importo a credito, derivante dal maggior versamento, da utilizzare in compensazione.

Tali codici tributo sono stati istituiti appunto per lo scomputo infrannualedei crediti, essi sono i seguenti:

  • 1627” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati)
  • 1628” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
  • 1629” (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi)
  • 1669” (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta)
  •  “1671” (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta)

Il credito non compensato infrannualmente, viene come nel passato indicato nel modello 770 generando un credito annuale.

I codici tributo per la compensazione annuale sono i seguenti:

  • “6781” (eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla
    dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato)
  • “6782” (eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato)
  • “6783” (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto
    d’imposta 770 ordinario)

Il versamento in eccesso del codice 1040 ad esempio verrà compensato quindi con i seguenti codici tributo:

  • 1628 dal mese successivo il versamento del maggior importo
  • 6782 come da modello 770 quadro SX
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