Acconto IVA: guida a calcolo e versamento 

Entro il 27 dicembre di ogni anno i soggetti passivi Iva sono tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto Iva dovuto in base alle risultanze dell’ultimo periodo di versamento relativo all’annualità precedente. L’acconto può essere determinato con il metodo storico, analitico o previsionale. 

 In questo contributo andremo ad analizzare le regole previste per il calcolo dell’acconto Iva per tutti gli operatori economici nazionali.

I soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l’acconto per l’anno d’imposta successivo entro il 27 dicembre di ogni anno.

L’acconto, che non è dovuto nel caso in cui risulti di importo inferiore a €. 103,29, va rimborsato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi.

Come vedremo meglio di seguito, esistono tre metodi diversi per il calcolo dell’acconto Iva.

Di seguito tutte le informazioni utili per il calcolo dell’acconto Iva e per effettuare il versamentoutilizzando il modello F24.

 

Cos’è l’acconto Iva?

L’acconto Iva è un adempimento obbligatorio a cui gli operatori economici sono tenuti ad adempiere entro il 27 dicembre di ogni anno.

In pratica, l’Amministrazione finanziaria chiede ai contribuenti che applicano l’Iva di versare un acconto relativo all’Iva dovuta nell’ultimo trimestre dell’anno (per i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali), oppure relativo all’Iva di dicembre (per i contribuenti che effettuano liquidazioni mensili).

L’effetto che si ottiene è quello di un anticipo del versamento del saldo Iva che sarà dovuto nell’anno di imposta successivo. L’Amministrazione finanziaria, quindi, incassa nell’anno parte dell’Iva che, invece, ordinariamente avrebbe ricevuto soltanto nell’anno successivo.

Fortunatamente, tuttavia, non tutti gli operatori economici, come vedremo, sono obbligati al versamento dell’acconto Iva.

Soggetti tenuti al versamento dell’acconto

Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti, soggetti passivi Iva.

Tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive) e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (per esempio, i comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).

Acconto Iva: casi di esonero

Ai sensi del DPR n. 633/72 sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i seguenti soggetti:

  • Soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
  • Soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
  • I soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
  • Soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico“, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre risulta un’eccedenza di credito;
  • I soggetti nel regime dei “contribuenti minimi” di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/07;
  • Soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a €. 116,72 e quindi che devono versare meno di €. 103,29  di imposta.
  • Soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

Acconto Iva: metodi di determinazione

I soggetti interessati (ditte individuali, società di persone, società di capitali, lavoratori autonomi, etc) dispongono di 3 metodi alternativi per determinare l’ammontare dell’acconto Iva dovuto.

L’importo dell’acconto sarà scomputato dalla liquidazione periodica (dicembre o quarto trimestre) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).

Metodi previsti dall’ordinamento tributario per il calcolo dell’acconto Iva sono:

  • Il metodo storico – La determinazione dell’acconto Iva avviene matematicamente sulla base del saldo Iva dell’anno precedente (contribuenti trimestrali), o della liquidazione Iva del mese di dicembre (contribuenti mensili);
  • Il metodo analitico – L’acconto Iva viene calcolato attraverso una liquidazione Iva straordinaria effettuata alla data del 20 dicembre;
  • Ed il metodo previsionale – L’acconto viene versato effettuando una previsione sull’andamento del soggetto nel mese di dicembre.

Metodo storico

Utilizzando il metodo storico il contribuente può determinare l’importo dell’acconto Iva da versare in modo matematico.

L’acconto Iva dovuto, infatti, è pari all’88% dell’Iva dovuta relativamente al:

  • Mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva con periodicità mensile;
  • Saldo dell’anno precedente per i contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale;
  • Quarto trimestre dell’anno precedente (ottobre/novembre/dicembre) per i contribuenti “trimestrali speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

In tutti i casi, il calcolo si esegue sul’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre dell’anno precedente.

Tabella calcolo acconto Iva metodo storico

Liquidazione Base di riferimento Modello Iva
Mensile debito liquidazione dicembre anno precedente VH12
Mensile posticipato debito liquidazione dicembre anno precedente effettuata sulla base delle operazioni di novembre dell’anno precedente VH12
Trimestrale speciale debito liquidazione quarto trimestre dell’anno precedente VH12
Trimestrale debito della dichiarazione relativa all’anno precedente(saldo + acconto) VL38 – VL36+ VH13

Metodo analitico o delle operazioni effettuate

Utilizzando il metodo analitico, il contribuente ha la possibilità di calcolare l’acconto Iva in misura pari al 100% dell’Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

  • Le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre dell’anno in corso, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;
  • Le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre.

Tale metodo può essere conveniente per i soggetti passivi cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.

Il debito Iva inferiore può essere dovuto o ad una diminuzione delle operazioni attive effettuate rispetto allo scorso anno, oppure per maggiori acquisti imponibili effettuati.

L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale” discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo (si pensi alla predisposizione della liquidazione straordinaria), non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta dovuta.

Metodo previsionale

Il metodo previsionale prevede la previsione dell’andamento dell’azienda nel periodo considerato.

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con il metodo previsionale l’acconto da versare si determina in misura pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso, per i contribuenti mensili o, per l’ultimo trimestre dell’anno in corso, per i contribuenti trimestrali.

Con questo metodo, contrariamente ai due precedenti, vi è un rischio di vedersi applicare sanzioninel caso in cui il versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, si rivelasse inferiore al dovuto.

Con questo metodo, quindi, appare necessario porre attenzione al fatto che l’acconto versato provvisoriamente non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dalla dichiarazione Iva relativa all’anno in corso.

Versamento dell’acconto Iva

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato dai contribuenti utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica.

E’ possibile compensare, liberamente, l’importo dovuto a titolo di acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità (derivanti da dichiarazioni validamente presentate).

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.

L’acconto versato deve essere, inoltre, sottratto all’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).

Codici tributo

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 utile per il versamento dell’acconto Iva sono i seguenti:

  • Codice tributo 6013 per i contribuenti mensili;
  • Codice tributo 6035 per quelli trimestrali.

L’anno di imposta da riportare è quello per il quale si sta effettuando il versamento.

Sanzioni per versamenti insufficienti

All’omesso o tardivo versamento dell’acconto Iva è applicabile una sanzione del 30%.

Tali violazioni possono comunque essere regolarizzate mediante il ravvedimento operosoversando con modello F24:

  • L‘imposta dovuta;
  • Gli interessi dell’1% calcolati a giorni (codice tributo 1991);
  • La sanzione ex articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97 (30%) ridotta (codice tributo 8904) nelle seguenti misure:
    • Dallo 0,2% al 2,8%. Se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza applicando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint“);
    • 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza;
    • 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione del modello Iva relativo all’anno in corso.