In base al punto 58 degli OIC 21 del 12/2016:
Contabilizzazione dei dividendi
“I dividendi sono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei
soci della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla
riscossione da parte della società partecipante.
Il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto
di distribuzione. La società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore
recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di
una perdita di valore.”
A pagina 15 degli OIC 28 “Patrimonio netto” , benchè gli esempi esposti non siano espressamente parti integranti del principio viene riportata nella tabela del patrimonio netto la voce: ”Attribuzione di dividendi (€… per azione)”
Attenzione poi a:
all’articolo 2357:
Al comma 1) “La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.”
Al comma 2 “L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità,
indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai
diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il
corrispettivo massimo.”
Al comma 3 “Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma
dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta
parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società
controllate.”
all’articolo 2357-ter:
Al comma 1 “Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due
articoli precedenti se non previa autorizzazione dell’assemblea, la quale deve stabilire le
relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo
comma dell’articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.”
Al comma 2 “Finche’ le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto
di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le
azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato
dall’articolo 2368, terzo comma.”
Al comma 3 “L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di
eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno
negativo.”