Tale interpretazione sull’entrata in vigore della modifica sarebbe in linea con l’orientamento della costante giurisprudenza di legittimità.
L’art. 1 comma 474 della L. 205/2017 ha modificato il n. 2) dell’art. 2751-bis comma 1 c.c., stabilendo che il privilegio generale sui mobili è riconosciuto ai crediti riguardanti “le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”.
Questa disposizione della legge di bilancio 2018 non precisa, tuttavia, nulla in merito all’efficacia temporale di tale novità normativa, con l’effetto che se ne deve desumere, in primo luogo, l’applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2018. Con riguardo a tale data, peraltro, si pone un evidente dubbio, ovvero se debba rilevare il momento in cui è verificato il credito – ad esempio, ai fini dell’ammissione dello stato passivo esecutivo del fallimento – oppure quando è sorto.
La prima tesi, diretta a riconoscere l’immediata operatività della novità normativa nei confronti di tutti i crediti (a prescindere dalla data di maturazione degli stessi), sembra trovare conforto in quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale n. 170/2013: “secondo i principi generali delle procedure fallimentari, l’introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere”.
Tale orientamento non è, tuttavia condiviso dalla costante giurisprudenza di legittimità, in quanto reso in merito a una norma (art. 23 comma 40 del DL 98/2011), che conteneva la previsione di retroattività.
In particolare, la Cassazione n. 13887/2017, con riferimento alla modifica normativa riguardante un altro privilegio, quello riconosciuto al credito artigiano, ha recentemente ribadito il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite: l’art. 2751-bis comma 1 n. 5) c.c. – così come sostituito dall’art. 36 del DL 5/2012 – “laddove accorda il privilegio ai crediti dell’impresa artigiana «definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti»”, non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l’espressa previsione nel senso dell’interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l’adozione” (Cass. SS.UU. n. 5685/2015).
In tale sede, è stato altresì osservato che le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, per cui trova applicazione – salvo espressa deroga normativa – il principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi, ai sensi del quale le leggi non sono retroattive e, quindi, non esplicano effetti rispetto ai giudizi in corso.
Conseguentemente, le Sezioni Unite ritengono che la modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o modificato uno esistente, si applica soltanto se il credito è sorto a partire dal giorno di entrata in vigore della legge: pertanto, “la gradazione si individua avendo riguardo al momento in cui il credito sorge e non quando viene fatto valere”.
Si dovrebbe, pertanto, desumere che il previgente art. 2751-bis comma 1 n. 2) c.c. continui ad applicarsi ai crediti sorti entro il 31 dicembre 2017 e, quindi, certamente nei fallimenti in corso a tale data.
Per quanto riguarda, invece, le procedure concorsuali aperte successivamente, si potrebbe porre una complicazione di natura operativa in capo al curatore fallimentare, in sede di verifica delle domande di ammissione allo stato passivo, essendo tenuto ad accertare preliminarmente se il credito sia sorto prima del 1° gennaio 2018 oppure a decorrere da questa data.
Analogamente nell’ipotesi del concordato preventivo, la novità introdotta dall’art. 1 comma 474 della L. 205/2017 dovrebbe esplicare i propri effetti esclusivamente per i crediti sorti dal 1° gennaio 2018: in altri termini, l’estensore del piano dovrà distinguere le diverse date di maturazione dei crediti di natura professionale, ai fini della qualificazione dei creditori destinatari della proposta (privilegiati e chirografari) e, quindi, della corretta formazione delle classi.
I crediti professionali sorti dal 1° gennaio 2018 potranno essere considerati totalmente privilegiati, se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2751-bis comma 1 n. 2) c.c.: diversamente, i crediti maturati anteriormente potranno essere assunti come privilegiati in misura parziale, limitatamente al compenso ed eventualmente al contributo previdenziale – nel caso degli iscritti agli albi dei ragionieri e dottori commercialisti, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L. 21/86 – e all’IVA di rivalsa al verificarsi delle condizioni di legge (art. 2758 comma 2 c.c.).
La restante parte del credito continuerà, pertanto, ad essere reputata di natura chirografaria e, quindi, con il rischio di essere soggetta a una soddisfazione non integrale: peraltro, tale circostanza potrebbe verificarsi anche relativamente alla quota privilegiata, nel rispetto dell’art. 160 comma 2 del RD 267/1942.