Tra le disposizioni recate nella Tariffa, Parte seconda, merita un cenno l’art. 1. In particolare la lettera a) di detta norma stabilisce che sono soggetti a registrazione in caso d’uso, se formati mediante corrispondenza gli atti traslativi a titolo oneroso di beni e diritti diversi da quelli immobiliari e dai veicoli soggetti a registrazione, gli atti di natura dichiarativa, le garanzie, quietanze, compensazioni e remissioni di debiti, cessioni di crediti, gli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non disciplinate in Tariffa e, infine, i contratti preliminari, ossia tutti gli atti indicati negli artt. 2 comma 1, 3, 6, 9 e 10 della Parte prima della Tariffa. Gli atti predetti se registrati, scontano le stesse imposte previste nei citati articoli della prima Parte della Tariffa. Ai fini di cui trattasi è quindi rilevante la forma dell’atto nel senso che possono essere registrati soltanto in caso d’uso gli atti sopra indicati formati mediante corrispondenza, e cioè in forma epistolare, prescindendosi completamente dalla natura commerciale o meno della corrispondenza stessa.
È stato osservato che la ragione di tale semplificazione risiede nel fatto che l’agevolazione della registrazione in caso d’uso sarebbe stata di ben limitata portata se circoscritta alla sola corrispondenza commerciale, corrispondenza cioè che, prevedendo nella normalità dei casi corrispettivi soggetti ad IVA, è già per tale titolo soggetta a registrazione solo in caso d’uso. La norma di discorso precisa poi comunque che debbono essere assoggettati alla registrazione in termine fisso gli atti per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta, nonché quelli aventi per oggetto cessione di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.
Va ricordato che un’eventuale firma di accettazione da parte di un contraente su una proposta di contratto, a sua volta firmata dal proponente, trasforma la corrispondenza in scrittura privata e determina l’insorgere dell’obbligo di sottoporre la scrittura stessa a registrazione in termine fisso. È comunque esclusa la possibilità di registrare in caso d’uso i contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni, redatti per corrispondenza. Gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso non sono da considerarsi esenti da imposta di registro; pertanto, ove venga presentata la richiesta di registrazione, il competente Ufficio di Registro è legittimato a riscuotere le relative imposte a nulla influendo, in tale ipotesi, la forma dell’atto. In pratica, restano soggetti alla registrazione in termine fisso, anche se formati per corrispondenza, gli altri atti previsti negli artt. 1, 2, secondo comma, 4, 5, 7, 8 e 11 e segnatamente:
- a) atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi;
- b) atti propri delle società indicati nell’art. 4 della Tariffa, Parte prima;
- c) locazioni e affitti di beni immobili, concessioni di beni demaniali e diritti d’acqua a tempo determinato;
- d) contratti di comodato di beni immobili;
- e) contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi dagli immobili. È da notare che i contratti in parola con apporti di solo lavoro sono soggetti a registrazione in caso d’uso (art. 10);
- f) atti di natura traslativa o dichiarativa relativi a motoveicoli, motocarrozzette, trattrici agricole e veicoli a motore destinati al trasporto di cose o persone;
- g) atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili elencati nell’art. 8 della Tariffa;
- h) atti per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.
È bene sottolineare che non è necessario, al fine di ammettere alla registrazione in caso d’uso determinati atti formati mediante corrispondenza, che il mittente o il destinatario sia un commerciante.
Tipologia di atti che potrebbero essere prodotti ai competenti Uffici finanziari per la registrazione
Per quanto riguarda gli atti redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata (sempreché non rientrino nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva), l’obbligo della registrazione nel termine fisso di venti giorni, sancito dall’articolo 13 del T.U. 26 aprile 1986 n. 131, sarà assolto mediante il versamento della sola imposta in misura fissa. Inoltre, l’assoggettamento ad imposta in misura fissa viene previsto oltre che nella ipotesi in cui l’atto sia relativo ad operazioni ricadenti nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (per il qual caso l’imposta di registro in misura fissa trova fondamento nella nota disposizione dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 1986), anche nella ipotesi di atti relativi ad operazioni fuori dal campo di applicazione di tale imposta. Per quanto attiene gli atti redatti mediante scrittura privata non autenticata, la richiesta di registrazione può trovare fondamento sia nel contenuto negoziale, sia nel verificarsi del caso d’uso così come previsto all’articolo 5, secondo comma ed all’articolo 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In tal caso l’applicazione della imposta seguirà gli stessi criteri previsti per gli atti pubblici e le scritture private autenticate. Anche detti atti sconteranno, pertanto, la sola imposta in misura fissa sia per il caso in cui ricorra il principio di alternatività IVA — registro sancito dal già richiamato articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 1986, sia negli altri casi. Per quanto attiene gli atti relativi alle operazioni di finanziamento si applica l’imposta di registro in misura fissa, prevista dalla disposizione in argomento, soltanto nel caso in cui non risultino applicabili le disposizioni agevolative previste dal secondo comma dello stesso articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel testo modificato dall’articolo 24 della legge in esame.
Da quanto precede, si può ritenere che, per le operazioni di finanziamento previste al primo comma del più volte citato articolo 30, la disposizione agevolativa viene ad assumere un valore di carattere residuale. L’imposta in misura fissa si applicherà, pertanto, a tutti quegli atti relativi alle operazioni in questione che non rientrano nella disciplina dell’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modifiche ed integrazioni. Atto di fideiussione inviato a mezzo posta a banca Ai sensi dell’art. 1, n. 1 lett. a) della Tariffa, Parte seconda all. al D.P.R. n. 131/1986 ed all’art. 6 della tabella Parte prima, l’atto di impegno di fideiussione inviato per posta ad azienda di credito è soggetto a registrazione solo in caso d’uso: la comunicazione a tale azienda è, invero, indispensabile perché detto impegno abbia effetti giuridici, ed è quindi necessario che l’obbligo fidejussorio sia partecipato alla banca; se ciò avviene per via epistolare si concreta appunto la formazione mediante corrispondenza che è contemplata dal menzionato art. 1 (e ciò a prescindere dall’ulteriore rilievo che nella fattispecie è dubbio che si verta nell’ipotesi prevista dal cpv. dell’art. 1333 cod. civ., essendo nell’uso corrente la conferma di tale impegno da parte della banca creditrice) (Cfr. CT I di Rovereto, sez. I, 22/03/1989, n. 16). Garanzie reali e personali formate per corrispondenza L’art. 1937 cod. civ., pur statuendo che «La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa» (cioè manifestata in modo inequivocabile), non vincola alla forma scritta l’espressione di tale volontà. Chiarisce invero al riguardo la relazione ministeriale al codice civile, con riferimento a tale articolo, che per l’esistenza del vincolo di malleveria sarà efficace qualunque mezzo: “scritta privata, parole, cenni, gesti”. Poiché non necessita, a pena di nullità la forma scritta per la stipula della fideiussione, non sembra sussistano ostacoli all’applicazione dell’art. 1, lett. a), della Parte seconda della Tariffa, se risulta formata per corrispondenza, e va, in tal caso, soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
Va in proposito ricordato che l’atto con cui più soggetti prestino fideiussione, per lo stesso debito ed a favore dello stesso creditore, nella reciproca consapevolezza dell’altrui garanzia e con l’intento di obbligarsi congiuntamente, integra un solo negozio giuridico, produttivo di una molteplicità di vincoli derivanti dalla medesima obbligazione e, pertanto va sottoposto ad un’unica imposta proporzionale di registro, commisurata alla somma garantita.
Lettera di impegno a pagare lo scoperto bancario
La lettera di impegno a pagare lo scoperto bancario è da ritenersi normale corrispondenza, con obbligo di registrazione solo in caso d’uso, e non rientra, altresì, nelle operazioni di credito o di finanziamento soggette a IVA (Cfr. CT II di Piacenza, sez. III, 13/01/1987, n. 87).
Atti relativi a cessioni di crediti redatti per corrispondenza
Gli atti relativi a cessioni di crediti, redatti per corrispondenza, sono da considerarsi soggetti a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, lettera a), della Parte seconda della Tariffa, ma non sono da considerarsi esenti da imposta di registro. Infatti, ove per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso venga presentata richiesta di registrazione, il competente Ufficio del registro è legittimato, a mente dell’art. 8 del T.U. 131/1986, a riscuotere le relative imposte a nulla influendo, in tale ipotesi, la forma dell’atto.
Scritture private non autenticate soggette ad IVA
L’art. 1, lett. b), stabilisce poi che le scritture private non autenticate relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto sono da registrare soltanto in caso d’uso, e, se registrate scontano la stessa imposta (L. 250.000) prevista anche dall’art. 11 della Parte prima della Tariffa, ossia quella indicata per gli atti per i quali il decreto delegato prevede l’applicazione dell’imposta in misura fissa. È da avvertire che gli atti che contengono più disposizioni che non derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, e delle quali solo alcune siano soggette all’imposta sul valore aggiunto, devono essere registrati in termine fisso, se non formati mediante corrispondenza, ogni qualvolta le disposizioni non soggette ad IVA siano tali che, se contenute in un atto separato, renderebbero l’atto stesso soggetto a registrazione in termine fisso.
Atti ai quali è applicabile il beneficio
Se stipulati in forma epistolare, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso:
- gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni diversi dagli immobili e dagli autoveicoli, nonché gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali di godimento sugli stessi, di cui all’art. 2, comma primo, della Tariffa, Parte prima;
- gli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, esclusi gli autoveicoli e altri beni simili di cui all’art. 7 della Tariffa, Parte prima. Sono esclusi gli atti di natura dichiarativa riguardanti beni immobili (es. divisioni immobiliari) per effetto della esclusione di carattere generale per gli atti che richiedono la forma scritta a pena di nullità;
- le cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, garanzie reali e personali a favore di terzi (escluse le ipoteche su immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri);
- gli altri atti aventi contenuto patrimoniale non indicati in specifiche voci della Tariffa, Parte prima. Rientrano in questa categoria residuale gli atti di riconoscimento di debito, gli atti d’obbligo (quali, ad esempio, le dilazioni di prezzo) l’affitto o la locazione di beni mobili, il mandato oneroso nonché la delegazione, l’espromissione e l’accollo. Ovviamente quando tali operazioni risultino soggette ad IVA hanno titolo autonomo per la registrazione solo in caso d’uso, in virtù del noto principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di registro;
- i contratti preliminari aventi ad oggetto beni diversi dagli immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri.
Come osserva Arnao, Manuale dell’imposta di registro, IPSOA, terza edizione, 1997, pag. 588, condizione imprescindibile per l’applicabilità dell’agevolazione è “che si tratti di atti diversi da quelli per i quali il Codice civile richiede, a pena di nullità, la forma scritta. In sostanza, per questi ultimi atti — tassativamente indicati nell’art. 1350 del Codice civile — non opera la fictio iuris fiscale che distingue la forma di corrispondenza dalla forma scritta. Ne consegue, ad esempio, che un preliminare di compravendita immobiliare stipulato per corrispondenza non rientra nel disposto dell’art. 1, Tariffa Parte seconda, bensì nell’art. 10 della Tariffa Parte prima e, alla stregua di qualunque atto scritto in essa menzionato, è da registrare in termine fisso. Tra gli atti per i quali il Codice civile prescrive la forma scritta a pena di nullità devono ora annoverarsi i contratti bancari di cui all’art. 117 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nuova legge bancaria) nonché i contratti per i servizi di investimento di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (EUROSIM). Essi tuttavia, per essere soggetti ad IVA (ancorché in regime di esenzione) continueranno a beneficiare della registrazione solo in caso d’uso, con il pagamento, in quella sede, della sola imposta fissa. Salvo che siano stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel qual caso, la registrazione si renderebbe dovuta in termine fisso, ma pur sempre ad imposta fissa. Fanno altresì eccezione gli atti stipulati per corrispondenza aventi per oggetto cessioni di aziende, costituzioni di diritti reali di godimento sulle stesse nonché atti che attribuiscono diritti personali di godimento (ad es. affitto), per i quali l’art. 3 del Testo unico prevede l’obbligo di registrazione anche se stipulati verbalmente.
Va comunque rammentato che l’affitto di azienda, se posto in essere da società commerciale (o comunque se l’affitto stesso sia riconducibile all’esercizio di attività imprenditoriale) costituisce operazione soggetta ad IVA e come tale è da registrare in caso d’uso con il pagamento dell’imposta fissa, a norma del combinato disposto dagli articoli 5 e 40 del Testo unico.
Operazioni e servizi bancari e finanziari – Credito al consumo
Con il comma 21 dell’art. 21 della L 27/12/1997, n. 449, in vigore dal 1° gennaio 1998 è stata inserita una nota all’articolo 1, parte seconda della tariffa, in base alla quale i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali le disposizioni del testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) prescrivono a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d’uso.
La misura dell’imposta è di lire 250.000.
Si rileva che l’articolo 1 della tariffa, parte II, cui viene riferita la nuova nota introdotta dalla disposizione del comma 21, assoggetta a registrazione solo in caso d’uso i seguenti atti, se formati mediante corrispondenza e ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta la forma scritta a pena di nullità e di quelli aventi ad oggetto cessioni di aziende o costituzione di diritti reali o personali di godimento sulle stesse:
- atti traslativi della proprietà, a titolo oneroso, di beni diversi da beni immobili o dai beni immobili soggetti a registrazione;
- atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura;
- cessioni di crediti, garanzie reali e personali;
- atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali;
- contratti preliminari di ogni genere.
Contratti stipulati dallo Stato con privati mediante scrittura privata concernenti prestazioni di servizi soggette ad IVA e contratti di locazione stipulati dallo Stato con amministrazioni provinciali e comunali
I contratti stipulati dalla pubblica Amministrazione con privati mediante scrittura privata non autenticata, concernenti prestazioni di servizi soggette all’IVA, sono da sottoporre a registrazione soltanto in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 1 e 3 della Tariffa, Parte seconda, all. A al medesimo decreto.
Contratti di appalto redatti per scrittura privata non autenticata
I contratti di appalto, se registrati, sono soggetti al pagamento dell’imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000. La registrazione degli atti deve essere eseguita in termine fisso, se sono stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, mentre solo in caso d’uso, se sono redatti per scrittura privata non autenticata.