Detrazione Iva fatture acquisto 2017 2018: ecco come registrare

Le fatture di competenza 2017 ricevute nel 2018: esempi di come registrare le fatture per la corretta detrazione dopo i chiarimenti dell’Agenzia

La Manovra Correttiva 2017 (D.l. 50/2017) ha modificato tra l’altro, il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72) e il termine entri cui  registrare le fatture d’acquisto (art. 25 DPR 633/72). Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

I dubbi maggiori sono stati riscontrati in merito alla detrazione delle fatture inerenti al mese di dicembre 2017 e ricevute nel mese di gennaio 2018.  La Circolare 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti importanti in merito alla corretta detrazione IVA, riprendendo la normativa europea. Il principale chiarimento è stato che per poter detrarre correttamente l’IVA è necessaria la duplice condizione:

  • sostanziale: dell’avvenuta esigibilità dell’imposta
  • formale: del possesso di una fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del DPR 633/72.

Di seguito esempi su come registrare la fattura nei casi in cui la stessa sia stata ricevuta nel mese di dicembre 2017 o nel mese di gennaio 2018.

 

Detrazione IVA fatture dicembre 2017

Di seguito un esempio sulla detrazione IVA delle fatture nel caso in cui nel mese di dicembre 2017 il bene sia stato consegnato o il servizio sia stato prestato e si sia entrati in possesso della fattura nel mese di dicembre.

Il punto di partenza è il possesso del duplice requisito ovvero: avvenuta esigibilità dell’imposta e possesso della fattura, che in questo caso si realizzano entrambi nel mese di dicembre. L’imposta a credito, relativa a tale cessione di beni/prestazione di servizi, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017,

  • nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018),
  • se annotata successivamente, il documento contabile potrà essere registrato al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Detrazione IVA 2017 con possesso fattura gennaio 2018

Diverso è il caso in cui c’è esigibilità dell’imposta nel mese di dicembre 2017, ma possesso della fattura nel mese di gennaio 2018. A questo punto, il diritto alla detrazione, previa registrazione della fattura, sorge

  • nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018. Il medesimo imprenditore in relazione allo stesso acquisto potrà detrarre l’imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019.
  • Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l’imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese;
  • Se si registra oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2017, cioè si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019

Attenzione: In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati intervengono in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti – adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica – difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi.

Diritto alla detrazione ed esigibilità anticipata nell’ambito dello Split payment – Con il documento di prassi firmato oggi, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd split payment) che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata (spostando l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura). In base al Dl n. 50/2017, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pa che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (perciò al momento della ricezione o della registrazione della fattura).

Detrazione dell’imposta e dichiarazione integrativa a favore – La circolare ricorda che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l’imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all’integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.