Le caratteristiche e le novità 2018 sui tre tipi di contratto di apprendistato; sgravio contributivo, durata minima e massima
Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui il datore di lavoro deve corrispondere all’apprendista:
- la retribuzione per la prestazione di lavoro resa, ridotta, rispetto al reolgare contratto a tempo indeterminato, a motivo della inesperienza dell’apprendista
- la formazione necessaria (in parte interna e in parte esterna) all’acquisizione di una maggiore competenza professionale.
Per evitare abusi e uso improprio del contratto di apprendistato, che gode di agevolazioni dal punto di vista retributivo e contributivo, il legislatore ha introdotto specifici limiti numerici, in rapporto al numero di dipendenti dell’azienda.
Esistono tre tipologie di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi, da ultimo normati dal d.lgs 81- 2015, attuativo del Jobs Act) :
1) APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni finalizzato al conseguimento di una qualifica, di un diploma professione e anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico (cd. sistema duale);
2) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titolo di studi universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
3) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale , valida ai fini contrattuali ( non un titolo di studio come nel primo caso) .
Dal 2016 è possibile assumere con questo contratto anche i lavoratori beneficiari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione, senza limiti di età, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale .
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto deve contenere il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali .
Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa.
Durata del contratto di apprendistato professionalizzante
La durata del contratto di apprendistato in generale non può superare i tre anni , che diventano cinque nelle imprese artigiane, salvo diversa previsione contrattuale collettiva, in ragione dell’età e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.
E’ prevista una durata minima non inferiore a sei mesi.
Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio e altra causa di sospensione involontaria del rapporto, di durata superiore a 30 giorni.
Le parti non possono recedere dal contratto di apprendistato durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, mentre possono recedere al termine del periodo di formazione, osservando i termini di preavviso.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, puo avenire solo se almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti è stato confermato al termine del periodo di apprendistato.
Apprendistato, obbligo di formazione e sanzoni
Nell’apprendistato professionalizzante o di mestiere il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire la formazione per ogni anno di apprendistato, secondo l’offerta formativa pubblica regionale o, in assenza della formazione pubblica, il datore di lavoro è tenuto ad erogare la formazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, generalmente sia in azienda che all’esterno dell’azienda.
A questo fine è previsto l’obbligo di presenza di un tutor o referente aziendale in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva.
La formazione obbligatoria, la cui durata e le modalità di erogazione sono determinate in ragione all’età dell’apprendista, al titolo di studio e alla qualifica da conseguire, deve essere certificata da Enti accreditati presso la Regione.
Il ministero ha recentemente chiarito che la formazione di base su competenze trasversali non è obbligatoria per i soggetti over 29 percettori di disoccupazione, che abbiano già avuto esperienze lavorative, in quanto si presume siano già in possesso di tali competenze.
SANZIONI
In caso di mancata formazione, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione agevolata versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con aggravio delle sanzioni civili.la prescrizione è quinquennale, quindi l’Ispettorato del lavoro può recuperare i contributi non versati relativi ai precedenti cinque anni.
Vantaggi economici e contributivi del contratto di apprendistato: novità 2018
Per le assunzioni con contratto di apprendistato sono previsti i seguenti incentivi economici e normativi:
• decontribuzione, come specificato nella tabella che segue:
Aliquote contributive a carico datori di lavoro
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Aliquota a carico apprendista |
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Aziende fino a 9 dipendenti |
Aziende oltre 9 dipendenti |
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1° anno di contratto (1,50%+1,61%) 3,11% |
10%+1,61% = 11,61% |
5,84% |
2° anno di contratto (3%+1,61%) 4,61% | ||
Anni successivi * (10% +1,61%) 11,61%
il d.lgs 151-2015 ha previsto un anno di proroga per lo sgravio contributivo dopo il termine del periodo di formazione |
• deducibilità del costo dalla base imponibile IRAP;
• possibilità di inquadrare l’apprendista ai fini retributivi fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante ( va fatto riferimento al contratto di categoria);
• esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici del personale previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative (ad es. non sono computabili nella base di calcolo per le assunzioni obbligatorie dei disabili, ai fini dei licenziamenti, ecc.).
LEGGE DI BILANCIO 2018
La legge 2015 2017 ha aggiunto alle agevolazioni già descritte, l’esonero contributivo del 50%, con un massimo di 3000 euro annui nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, per i lavoratori che non abbiano compiuto il tentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (anno aggiuntivo di contribuzione agevolata alla fine del periodo di formazione di tre anni).