Certificazione unica 2018 anche per minimi e forfettari

Contribuenti minimi e forfettari nella certificazione unica 2018.

LA TABELLA DI PROMEMORIA

Fatta questa premessa riportiamo di seguito questa semplice tabella che riassume sinteticamente le possibili combinazioni compensi erogati/soggetto pagante/obblighi Cu e modello 770:

Soggetti coinvolti Obblighi Certificazione Unica e modello 770
Ordinario che fattura ad ordinario Sia CU 2017 che modello 770
Ordinario che fattura a minimo Sia CU che modello 770
Ordinario che fattura a forfettario Il forfettario non compilerà né la CU né il modello 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche
Minimo che fattura ad ordinario L’ordinario compilerà la CU ma non il modello 770
Minimo che fattura a minimo Il minimo compilerà la CU ma non il modello 770
Minimo che fattura a forfettario Il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche
Forfettario che fattura ad ordinario L’ordinario compilerà la CU ma non il modello 770
Forfettario che fattura a minimo Il minimo compilerà la CU ma non il modello 770
Forfettario che fattura a forfettario Il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche

Insomma, quello che occorre fissare bene in mente è che il contribuente forfettario – non essendo sostituto d’imposta – non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2018.

La certificazione unica 2018 deve essere elaborata anche per contribuenti minimi e forfettari.

La certificazione unica 2018 (CU 2018) deve comprendere anche le somme corrisposte a titolo di compenso e/o provvigione ai contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi ovvero nel regime forfettario che svolgono attività professionali.

Si tratta di una circostanza che ha generato parecchi dubbi nelle scorse settimane, alla luce del fatto che sia il regime dei minimi che quello forfettario sono regimi fiscali agevolati i cui compensi non vengono assoggettati a ritenuta d’acconto.
In realtà, il motivo per cui nella certificazione unica 2018 occorre indicare i compensi erogati ai professionisti minimi e forfettari non è legato alla certificazione delle ritenute d’acconto (che non devono essere versate) ma ha natura rafforzativa del controllo fiscale.

Ecco la guida alla certificazione unica 2018 (Cu 2018, ex CUD) per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi e nel regime forfettario.

Certificazione unica e obblighi 770 per contribuenti ordinari, minimi e forfettari

A proposito degli obblighi di certificazione unica e modello 770 per contribuenti ordinari, minimi e forfettari una sintetica premessa è obbligatoria:

“l’obbligo di certificazione unica 2018 per i compensi riguarda solo ed esclusivamente le fattispecie di cui al titolo III del d.p.r. 600/1973”

Si tratta quindi di coloro che svolgono attività professionali, ivi compresi i soggetti che, per motivi particolari (si pensi ai minimi), non sono soggetti a ritenuta d’acconto pur essendo sostituti d’imposta.

 

Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione telematica delle CU 2018, certificazioni uniche per i contribuenti minimi e forfettari

Nel quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversidella Cu, così come indicato dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, occorre indicare:

  • l’ammontare delle provvigioni (per gli agenti ed i rappresentanti) e dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2017 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfetario;
  • l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2016 agli autonomi operanti con il regime delle nuove iniziative produttive.

Ecco cosa si poteva leggere, lo scorso anno, nelle istruzioni alla certificazione unica 2016 relativamente ai punti 4 e 7:

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 nel presente punto va altresì indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto.

Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.
Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 deve essere riportato nel presente punto l’intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7
”.

Di conseguenza, nell’ambito del quadro “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, il contribuente titolare di partita IVA che eroga compensi a professionisti nel regime dei minimi o nel regime forfettario dovrà:

  • compilare il punto 4 “ammontare lordo corrisposto”;
  • compilare il punto 7 “altre somme non soggette a ritenuta”.

Verosimilmente questo passaggi delle istruzioni ministeriali resterà invariato anche quest’anno.

Il caso inverso dei minimi e forfettari che erogano compensi a professionisti. Consueguenze nell’invio telematico delle CU 2018

Viceversa, nel caso in cui siano i professionisti operanti in regime dei minimi o forfettario ad erogare compensi a professionisti in regime ordinario, le regole da seguire sono diverse a seconda dei casi.

I contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi ex DL 98/2011 sono sostituti d’imposta.

Questo significa che il contribuente nel regime dei minimi che eroga un compenso ad un professionista in regime ordinario dovrà:

  • versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
  • certificare il compenso tramite compilazione ed invio della certificazione unica 2018 e del modello 770/2018.

Infatti, i contribuenti minimi sono esonerati dall’applicazione della ritenuta sulle proprie fatture ma, viceversa, non sono esonerati dall’applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute (in quanto sono, come si diceva prima, sostituti d’imposta).

Al contrario, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario ex Legge 190/2014 che erogano compensi ad un professionista nel regime ordinario non sono sostituti d’imposta.

Questo significa che il contribuente forfettario che eroga compensi ad un professionista in regime ordinario:

  • non dovrà operare la ritenuta d’acconto e quindi non dovrà versare il relativo modello F24 (la fattura verrà quindi pagata “integralmente”, esattamente come una persona fisica non titolare di partita IVA);
  • non dovrà certificare i relativi compensi tramite certificazione unica 2018 e modello 770/2018.

L’unico obbligo sarà quello di indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi modello UNICO PF:

  • il codice fiscale e del professionista in regime ordinario cui eroga il compenso;
  • l’ammontare lordo del compenso erogato.

Perché la certificazione unica va compilata ed inviata anche per i contribuenti minimi e forfettari?

Com’è noto i contribuenti minimi e forfettari, comunemente noti come «nuovi contribuenti minimi», non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
In materia di vecchi contribuenti minimi, il sistema attuale, è entrato in vigore a partire al 1° gennaio 2012.

In precedenza, invece, i contribuenti minimi erano assoggettati ad una ritenuta del 20%. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2011 l’aliquota dell’imposta sostitutiva era uguale, cioè sempre pari al 20%. Evidentemente ciò determinava la paradossale situazione di credito perenne di tali soggetti: nell’ipotesi scolastica in cui un contribuente non aveva costi da detrarre l’imposizione fiscale era al massimo pari a zero.

Con il nuovo regime introdotto nel 2012, abrogato con la Legge di Stabilità 2016, l’imposta sostitutiva è stata abbassata al 5% e la ritenuta d’acconto è stata (razionalmente) abrogata. Di conseguenza, la certificazione per i contribuenti minimi, e da quest’anno anche per i forfettari, non serve a verificare il corretto versamento della ritenuta da parte del committente/cliente e/o la sua corretta indicazione in UNICO da parte dell’impresa/lavoratore autonomo.
La ratio di tale previsione normativa è, piuttosto, quella di avere uno strumento che consenta di verificare la corrispondenza tra i ricavi/compensi indicati in UNICO PF dal contribuente minimo e forfettario (quadro LM rigo 2) e quanto risulta dalla somma delle certificazioni uniche che a lui fanno riferimento. Un’eventuale incongruità tra i valori di questi documenti determina l’avvio delle attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le sanzioni per l’errato o mancato invio della certificazione unica per i contribuenti minimi

E’ prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.