In base alla bozza disponibile del DDL di bilancio 2019, è previsa anche per il 2019 la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
Disposizione introdotta dalla Legge n. 448/2001 (articoli 5 e 7), poi riproposta negli anni successivi, consente di rideterminare il costo di acquisto di:
- terreni edificabili e terreni agricoli posseduti ad una certa data
- partecipazioni in società non quotate possedute ad una certa data
Il valore rideterminato può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso al posto dell’originario costo o valore di acquisto; in questo modo aumenterà il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
E’ importante ricordare che possono fruire della rivalutazione i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso, Tuir Art. 67 c.1 da lettera a a c-bis: persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali per l’attività non in regime d’impresa, soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Esclusi quindi i soggetti in regime di impresa.
La bozza di legge di Bilancio 2019 avrebbe aggiornato le date, il resto resta simile alla normativa per il 2018:
- al 01/01/2019 si deve avere il possesso dei beni soggetti alla rideterminazione del loro costo o valore di acquisto;
- al 30/06/2019 la data entro cui deve essere redatta la perizia e deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva, in modo da “perfezionare” la rivalutazione.
- L’aliquota dell’imposta sostitutiva è dell’8% sia per i terreni che per le partecipazioni
- Le partecipazioni possono essere qualificate o non qualificate