L’e-commerce e i contribuenti minimi o forfettari

Il commercio elettronico, in presenza di specifiche condizioni, è sottoposto ad un regime Iva dedicato.

Se però il venditore o l’acquirente è un soggetto nel regime dei contribuenti minimi (D.L. 98/2011) o nel regime forfettario (L. 190/2014) le regole applicative sono quelle “ordinarie”.

Le operazioni per le quali, in ogni caso, tali soggetti devono prestare attenzione sono le operazioni intracomunitarie. In presenza di vendite a soggetti passivi Iva “stabiliti” in altro Paese UE:

Il contribuente “minimo”:

il contribuente minimo italiano non effettua un’operazione intracomunitaria, ma un’operazione interna senza diritto di rivalsa e sulla fattura deve indicare sempre la seguente dizione “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007). Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011”. Il soggetto minimo non dovrà presentare gli elenchi Intrastat.

In caso di acquisti intracomunitari di beni il contribuente minimo deve essere iscritto al VIES ed integrare con l’Iva le fatture relative agli acquisti intracomunitari. Si dovrà poi versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in quanto l’Iva sugli acquisti per un minimo non è detraibile. Inoltre, il minimo dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni se superasse i 100.000 euro nel trimestre.

Il contribuente “forfettario”:

Il contribuente forfettario (L. 190/2014) invece ha una distinzione tra vendite a paesi UE e acquisti da paesi UE. La prassi da tenere è indicata alla circolare AdE 10/E/2016.

Le cessioni di beni a soggetti passivi Iva UE non sono considerate operazioni intrastat, bensì operazioni interne. In fattura andrà indicato “Non costituisce operazione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, D.L. 331/1993”. Non si deve compilare il modello Intra.

In caso di acquisti effettuati in paesi UE, essi si suddividono se inferiori o superiori a 10.000 euro.

Acquisti intra minori di 10.000 euro nell’anno precedente e fino a quando, nell’anno in corso non è stato superato tale limite, l’Iva deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario. Quindi, per il soggetto acquirente italiano non sussiste l’obbligo di iscrizione al VIES e compilazione degli elenchi Intrastat beni.

Se gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro l’acquisto è rilevante in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti intracomunitari, di conseguenza, l’acquirente italiano deve:

  • iscriversi al VIES;
  • applicare il reverse charge in Italia (indicando l’aliquota iva dovuta e la relativa imposta);
  • procedere alla doppia annotazione nei registri Iva, senza diritto alla detrazione dell’imposta;
  • versare l’Iva dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Considerato che l’Iva sugli acquisti (e nel caso specifico acquisti intracomunitari) sia per i minimi che per i forfetari risulta indetraibile, con obbligo di riversamento della stessa entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, sembra ragionevole ritenere che la mancata iscrizione al VIES non infici tali operazioni, ma, anzi, agevoli l’operatività. Infatti, dal lato acquisti di beni intra-UE trova applicazione l’Iva del Paese UE di origine che, molto spesso, risulta inferiore rispetto a quella italiana (attualmente del 22%) senza complicazioni per il riversamento tramite F24 dell’Iva. Inoltre, in tali casi, si ricorda che viene meno dell’obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat beni.

Si pensi ad esempio ad un soggetto forfetario che acquista un PC dalla Germania. In tal caso se il forfetario è iscritto al VIES riceverà fattura dal cedente tedesco senza applicazione dell’Iva in Germania con obbligo di reverse charge in Italia. Essendo l’Iva indetraibile il forfetario dovrà procedere a riversare l’Iva (nella misura ordinaria del 22%) in Italia entro il 16 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione.

Invece, se il forfetario non è iscritto al VIES riceverà fattura dal cedente tedesco con Iva in Germania nella misura attualmente del 19%senza obbligo di riversamento Iva in Italia. Di fatto in tal caso il forfetario risparmia il 3% di Iva, con agevolazioni dal punto di vista operativo.