Con due Risoluzioni datate 20 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato e istituito due codici tributo al fine di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta:
- corrispondenti alle detrazioni di cui all’art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013 (Sismabonus acquisti) e per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR (interventi di recupero edilizio tesi al risparmio energetico);
- derivanti dal cd. sconto “in fattura” praticato dal fornitore per interventi di eco e sisma bonus.
Con Risoluzione n. 94/2019, per esigenze di semplificazione, sono stati ridenominati i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 58/2018 al fine di poterli utilizzare anche nelle casistiche indicate al precedente punto 1:
- “6890” denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 2019”. Si ritiene che il riferimento corretto sia art. 10, comma 3-ter, D.L. n. 34/2019;
- “6891” denominato “SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”.
Nella Risoluzione n. 96/2019 è stato istituito il codice tributo per consentire ai fornitori di recuperare, tramite Mod. F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, di cui agli artt. 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, D.L. n. 63/2013:
- “6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;
- “6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”.