Con Risposta 16 dicembre 2019, n. 528, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione di sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura.
L’Agenzia sottolinea innanzitutto che, così come predisposto dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, la fattura immediata possa essere emessa/trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; mentre l’invio di una fattura differita deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la mancata emissione del documento entro i suddetti termini comporta, quindi, l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di euro 500;
- da euro 250 ad euro 2.000 qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Resta comunque salva la possibilità di avvalersi dell’istituto del c.d. ravvedimento operoso.