Via lo spesometro annuale, dal 2017 comunicazioni trimestrali

Nel decreto legge 193 del 22/10/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 24 ottobre è stato modificato l’articolo 21 del D.L 78/2010.

I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse e quelle ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni.

La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno di febbraio.

Queste le scadenze degli invii telematici:

I° (gennaio-febbraio- marzo)                                  31 maggio 2017

II° (aprile-maggio-giugno)                                       31 agosto 2017

III° (luglio-agosto-settembre)                              30 novembre 2017

IV ° (ottobre-novembre- dicembre)                  28 febbraio 2018

Attenzione: i dati dei soggetti coinvolti e le modalità di invio aspettano un provvedimento del direttore dell’Agenzia. All’art.4 del d.l. 93/2016 sicuramente devono essere trasmessi:

  • la data ed il numero della fattura;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota applicata;
  • l’imposta;
  • la tipologia dell’operazione.