Nel decreto legge 193 del 22/10/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 24 ottobre è stato modificato l’articolo 21 del D.L 78/2010.
I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse e quelle ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni.
La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno di febbraio.
Queste le scadenze degli invii telematici:
I° (gennaio-febbraio- marzo) 31 maggio 2017
II° (aprile-maggio-giugno) 31 agosto 2017
III° (luglio-agosto-settembre) 30 novembre 2017
IV ° (ottobre-novembre- dicembre) 28 febbraio 2018
Attenzione: i dati dei soggetti coinvolti e le modalità di invio aspettano un provvedimento del direttore dell’Agenzia. All’art.4 del d.l. 93/2016 sicuramente devono essere trasmessi:
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.