Unico e 730 2013 per l’anno 2012. In caso di redditi dimenticati

Cosa fare se arriva la comunicazione

Se il contribuente riconosce corrette le correzioni dell’Agenzia, può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Le modalità sono quelle del nuovo ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997) ed è possibile la riduzione a un sesto delle sanzioni.

Nel caso in cui i dati originari in dichiarazione  siano corretti occorre produrre valida documentazione che attesti la regolarità della dichiarazione (evitando così che l’anomalia riscontrata si tramuti in un vero e proprio avviso di accertamento).

Le anomalie riguardano alcuni redditi che, dai dati in possesso dell’Agenzia, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte.

Qui un elenco delle fonti di informazioni dalle quali emergono gli eventuali redditi non dichiarati:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati, controllo tramite Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta;
  • assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge, controllo tramite Modello 730 o Modello Unico presentato dall’ex coniuge;
  • redditi di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza, controllo tramite Modello Unico Società di Persone o Modello Unico Società di Capitali presentato dalla società;
  • redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali, controllo tramite Modello 770 presentato dalla società;
  • redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi, controllo tramite Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta;
  • redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale), controllo tramite opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel Modello Unico Persone Fisiche.

Le comunicazioni saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita IVA, agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

ESEMPIO

Facciamo un esempio. Il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi nel 2013; a settembre 2016 riceve la lettera dalla quale risultano redditi non dichiarati. Per regolarizzare la sua posizione, con un ritardo di 1.262 giorni, deve preparare e presentare la dichiarazione integrativa.

Da qui derivano maggiori imposte per 200 euro di Irpef, 50 euro di addizione regionale e 20 euro di addizionale comunale. La sanzione ridotta da versare sarà come da nuova formulazione dell’articolo 13 D.Lgs. 472/97.

art13_472_97

Sul fronte degli interessi, invece, il calcolo è più complicato perché si deve fare affidamento alla tabella vigente: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 sono al 2,5%, per l’anno 2014 all’1%, per l’anno 2015 allo 0,5% e dal 1° gennaio 2016 allo 0,2%. Così quelli da versare per il ritardo di 1.262 giorni saranno pari a 6,03 euro per l’Irpef, 1,51 euro per l’addizionale regionale e 0,60 euro per l’addizionale comunale.

t_interesse

 

 

 

Capitolo a parte per i contribuenti che ricevono la lettera per non aver dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili. I “pochi semplici passi” previsti dal Fisco per regolarizzare gli errori passano per un ulteriore conteggio. Se il reddito di locazione è stato assoggettato ad Irpef, la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima al 90%). Invece se è stato scelto il regime della cedolare secca la sanzione sarà più elevata: 30% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima al 180%) se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente e 40% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima al 240%) nel caso in cui non siano stati dichiarati.