Come aprire un Bed and Breakfast in casa propria

Dalle autorizzazioni alla SCIA, ai requisiti per l’apertura.

Dal 21 giugno 2011 è in vigore il nuovo codice del turismo, d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (pubblicato sul s.o. n. 139/1 alla G.U. n. 129 del 6 giugno) che ha introdotto il Bed and Breakfast a carattere imprenditoriale. Pertanto dall’anno 2011, le persone che vogliono avviare un’attività di Bed and Breakfast hanno a disposizione due tipologie:

  • i classici B&B a carattere familiare, dove è previsto alloggio presso la propria residenza e offerta di cibi e bevande preconfezionate a colazione;
  • i B&B a carattere imprenditoriale.

I primi non necessitano di partita IVA e sono un’attività economica non imprenditoriale, i secondi invece sono imprese a tutti gli effetti.

Gli adempimenti per l’apertura di un Bed and Brekfast

Il peso delle procedure burocratiche per la gestione di un B&B è diverso a seconda se si sceglie di aprire un B&B familiare o un B&B imprenditoriale.
Innanzitutto si deve presentare per entrambe le forme di B&B (familiare o imprenditoriale) la SCIA su un modulo già predisposto e con diversi allegati.

Schema degli adempimenti per l’apertura di un B&B

L’esercizio dell’attività ricettiva di B&B è subordinato alla presentazione di una denuncia di inizio attività al Comune sede della struttura.
Descrizione Documentazione
L’attività ricettiva a conduzione familiare B&B e le foresterie per turisti possono essere intraprese con la SCIA. SCIA
Chi esercita le attività ricettive a conduzione familiare Bed & Breakfast, le foresterie per turisti e chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, può comunicare alla Provincia competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Provincia su modello regionale, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo di apertura dell’attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo.
Copia della comunicazione deve essere esposta all’interno della struttura ricettiva.
Comunicazione dell’attrezzatura e dei prezzi
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legislazione nazionale
Legislazione regionale
• d.P.R. 445/2000
• legge 241/1990, art. 19
Legislazione regionale specifica
Prassi
Giurisprudenza
• Risoluzione del Ministero delle Finanze del 14 dicembre 1998 n. 180/E
• Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 180 del 3 ottobre n. 155/E
• Risoluzione Agenzia delle Entrate 24 gennaio 2008 n. 18/E.
Corte Costituzionale (sentenza) del 5/01/2008 n. 369

 

Il Bed and Brekfast familiare

Secondo le disposizioni normative Regionali in vigore costituiscono attività ricettive a conduzione familiare, Bed and Breakfast, le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici.

Per “Bed & Breakfast” si intende l’attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.

I “Bed & Breakfast” devono avere dalle 3 alle 6 camere con una conduzione esclusivamente familiare, un cambio biancheria e un servizio di prima colazione.
Senza considerare però la pulizia della stanza e il servizio di accoglienza. Eppure in Italia i Bed and Breakfast non sono considerati impresa e si distinguono da tutte le altre strutture cosiddette “ricettive”. Il che significa in termini burocratici una maggiore libertà d’azione e in campo fiscale, il non essere assoggettati né all’apertura della tanto odiata partita IVA né tantomeno ai famigerati studi di settore.

L’esercizio dell’attività di “Bed & Breakfast” non necessita di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese.
Secondo la normativa vigente in Italia, la gestione dovrebbe essere non solo a carattere familiare, ma anche esercitata in modo saltuario (o occasionale o per periodi ricorrenti stagionali). Alcune leggi regionali, infatti, prevedono periodi minimi di apertura e periodi massimi di permanenza dei clienti (in media 30 giorni). Se aprirli è, comunque, molto facile – basta una dichiarazione di inizio attività, consegnata al comune di appartenenza e l’approvazione dell’assemblea condominiale nel caso di abitazione con ingresso non autonomo – mantenere un carattere non imprenditoriale e familiare non è sempre così automatico.

Va inoltre segnalato che i “Bed & Breakfast” familiari non sono assoggettati agli studi di settore attraverso i quali, invece, le strutture alberghiere devono dichiarare una serie di elementi patrimoniali, reddituali e di gestione dei dipendenti e collaboratori.

La mancanza di redazione degli studi di settore permette di sfuggire a controlli di congruità e coerenza del reddito dichiarato.

Requisiti soggettivi per l’apertura di un Bed and Breakfast
Il Bed and Breakfast familiare deve essere esercitato da privati in forma non professionale, in possesso di idonei requisiti:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del r.d. n. 773/1931 (t.u.l.p.s.);
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • assenza di condanne ai sensi della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (legge Merlin).

Disciplina fiscale
In merito al trattamento fiscale, il Ministero delle Finanze è intervenuto con la Ris. n. 180/E del 14 dicembre 1998, in cui vengono evidenziate:

  • la carenza del carattere della professionalità, desumibile anche dal fatto che dal punto di vista amministrativo l’attività si pone al limite tra l’ospitalità volontaria e l’ospitalità imprenditoriale;
  • l’impossibilità di far rientrare il servizio di ospitalità domestica tra le attività di sfruttamento dell’immobile per fini commerciali, essendo lo stesso comunque destinato a soddisfare le esigenze abitative dell’esercente l’attività di B&B;
  • la classificazione dei servizi di pulizia delle stanze e di prima colazione nella normale conduzione e manutenzione dell’immobile in quanto resi in assenza di specifiche autorizzazione sanitarie e senza l’utilizzo di particolari attrezzature.

Trattamento ai fini IVA
Poiché ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 633/1972, il presupposto dell’applicazione dell’IVA è l’esercizio della professione abituale, la mancanza di tale requisito della professionalità e il carattere occasionale e saltuario consentono in via generale, come precisato dal Ministero, l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA. Di conseguenza, il soggetto che intende avviare tale attività non deve essere in possesso di partita IVA.

Va evidenziato però che nel caso in cui l’attività, pur essendo esercitata in modo periodico, sia svolta sistematicamente, con carattere di stabilità e con una specifica organizzazione di mezzi, l’esercizio della stessa assume il carattere della professionalità e pertanto si manifesta la necessità di richiedere la partita IVA (al Registro delle Imprese della CCIAA o dall’Ufficio Unico delle Entrate) e di effettuare i relativi adempimenti previsti.