Canone concordato, tutte le agevolazioni fiscali

Con la pubblicazione del decreto n 62 del 15 marzo dei Ministeri di Infrastrutture e Finanze sono entrate in vigore importanti novità per gli affitti a canone concordato. In particolare l’articolo 5 definisce tutte le agevolazioni fiscali per proprietari e inquilini.

Vediamo quali sono le agevolazioni fiscali previste per chi opta per il contratto d’affitto a canone concordato, sia per quanto riguarda i proprietari di casa che gli affittuari.

  • Il reddito imponibile  dei  fabbricati  locati,  e’  ulteriormente  ridotto del 30 per cento, a condizione che nella  dichiarazione  dei  redditirelativa all’anno in cui  si  intende  usufruire  della  agevolazione siano  indicati  gli  estremi  di  registrazione  del  contratto   di locazione, l’anno di presentazione della  denuncia  dell’immobile  ai fini dell’imposta comunale sugli immobili e il comune  di  ubicazione dello stesso fabbricato.
  • Nel caso si decida di optare per la cedolare secca, l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10
  • L’applicazione dell’imposta nella forma  della  cedolare secca, sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione
  • Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
  • Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione nonche’ ai giovani di eta’ compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l’unita’ immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
  • Le detrazioni predette da ripartire tra gli aventi diritto,  non
    sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua  scelta,
    di fruire  della  detrazione  piu’  favorevole
  • Spetta una detrazione del 19% dell’imposta lorda sui canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni.
  • Ai fini dell’ I.m.u. e della Ta.s.i. con riferimento agli immobili locati con contratti a canone concordato l’imposta e’ determinata applicando rispettivamente l’aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75 per cento

Novità per gli affitti a canone concordato. Nella Gazzetta Ufficiale, n.62 del 15 marzo 2017, è stato pubblicato il decreto dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e Finanze che recepisce la Convenzione nazionale che i sindacati degli inquilini e le associazioni della proprietà maggiormente rappresentantive hanno firmato il 25 ottobre 2016.

Si tratta del decreto 16 gennaio 2017 (qui il documento) che detta i “Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge. (17A01858)”.

Un decreto che stabilisce i nuovi modelli contrattuali per gli affitti cosiddetti concordati. Questo il contenuto degli articoli:

  • Articolo 1 – Criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione nella contrattazione territoriale.
  • Articolo 2 – Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi.
  • Articolo 3 – Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti universitari e durata degli stessi.
  • Articolo 4 – Tabella degli oneri accessori.
  • Articolo 5 – Agevolazioni fiscali.
  • Articolo 6 – Commissioni di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale.
  • Articolo 7 – Decorrenza dell’obbligatorietà dei tipi di contratto.

Tra le novità, la possibilità di siglare contratti a canone concordato dovunque, anche nei comuni privi di alta tensione abitativa. Sul fronte del livello del canone, i nuovi accordi dovranno fissarlo in base a fasce di oscillazione che prevedono dei valori minimi e massimi.

Ricordando inoltre che i contratti di locazione di natura transitoria, aventi durata non superiore a 18 mesi, sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori, il decreto amplia il novero delle fattispecie in cui gli accordi territoriali dovranno consentire alle parti di stipularne.

Allegati al documento ci sono alcuni “fac simile” di modelli contrattuali per la locazione abitativa, la locazione abitativa transitoria e la locazione per studenti universitari.

L’Unione Inquilini ha parlato di un importante risultato e tra le novità ha segnalato:

  • gli accordi locali stabiliranno le fasce di oscillazione dell’unità o porzione di unità immobiliare (tipiche degli affitti transitori per studenti o lavoratori in mobilità);
  • gli accordi locali stabiliranno anche i valori massimi del canone, all’interno delle fasce, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero i canoni relativi agl alloggi sociali realizzati con intervento pubblico/privato, il cosiddetto “social housing”;
  • alla sottoscrizione degli Accordi integrativi con le grandi proprietà immobiliari (coloro che possiedono più di 100 unità immobiliari sul territorio nazionale) possono partecipare anche le associazioni onlus che si occupano di immigrazione, in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari;
  • la Convenzione e il decreto che la recepisce affermano in maniera perentoria che i contratti tipo allegati sono gli unici che devono essere utilizzati per la stipula dei contratti agevolati.