Inoltre, è stato approvato il modello IVA 74 bis per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa (provv. n. 10671/2018).

La principale novità del modello IVA riguarda la possibilità, per i soggetti passivi, di non compilare il quadro VH nella misura in cui abbiano trasmesso correttamente i dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA entro i termini di legge (per il 2017 manca ancora la sola comunicazione delle liquidazioni riferite al quarto trimestre, da effettuare entro il 28 febbraio 2018).
Il quadro VH sarà compilato solo nel caso in cui si intendano inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o inesatti relativi alla comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Aspetti particolari della dichiarazione IVA relativa al 2017 riguardano tanto i termini per compensare l’eventuale credito maturato quanto i termini per l’eventuale saldo dell’imposta a debito.
Per coloro la cui risultanza della dichiarazione annuale sarà a credito, sono mutati i termini entro i quali è possibile compensare il credito IVA, per importi superiori a 5.000 euro.
Infatti, con le modifiche apportate dal DL 50/2017 all’art. 10 comma 1 n. 7) del DL 78/2009, è ora possibile utilizzare il credito in compensazione “orizzontale”, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito. Fino allo scorso anno, il termine era quello del 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

Due novità riguardano anche il rimborso dell’eccedenza detraibile:
– accedono ai rimborsi a prescindere dalle condizioni ex art. 30 comma 2 del DPR 633/72 anche coloro che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati delle fatture per il 2017 (utilizzando il codice “12” nel campo 3 del rigo VX4) e, per questi soggetti, i rimborsi sono eseguiti in via prioritaria (codice “9” nel campo 4 del rigo VX4);
– è previsto l’esonero dalla garanzia (o dal visto di conformità) per i soggetti minori che hanno aderito al regime opzionale, ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 127/2015 (codice “5” nel campo 7 del rigo VX4).

Per coloro la cui risultanza della dichiarazione annuale sarà a debito, invece, dovrà essere versato il saldo IVA entro il termine del 16 marzo 2018 ovvero avvalendosi del differimento al 30 giugno, ai sensi dell’art. 6 del DPR 542/99, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (quindi pari all’1,6%, per il differimento al 30 giugno).
Considerato che il 30 giugno 2018 è sabato, il termine è differito al primo giorno feriale successivo (2 luglio 2018).
Inoltre, è ammesso un secondo differimento a norma dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001 (ris. Agenzia delle Entrate n. 73 del 20 giugno 2017), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi.
Come anticipato, il 30 giugno 2018 è sabato, per cui il termine di cui all’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001 dovrebbe decorrere dal 2 luglio 2018, anche se nelle istruzioni al modello IVA non viene specificato questo aspetto.
Viene, tuttavia, ricordato il differimento feriale dei termini ex art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, previsto per i versamenti che hanno scadenza compresa tra il 1° e il 20 agosto. Implicitamente dovrebbe ritenersi che i 30 giorni ex art. 17 comma 2 del DPR 435/2001 per il versamento del saldo IVA decorrano dal 2 luglio 2018 e, quindi, scadano il 1° agosto 2018, con ulteriore differimento al 20 agosto 2018.

Tra le novità della dichiarazione, si segnala l’adeguamento del rigo VO20 al nuovo termine triennale di durata del regime ordinario opzionale per le imprese minori.
Infatti, a seguito dell’introduzione del regime di cassa, per le imprese che potrebbero applicare naturalmente il regime di contabilità semplificata, l’opzione per la contabilità ordinaria è vincolante per un triennio (art. 18 comma 8 del DPR 600/73). Fino al 31 dicembre 2016, invece, la scelta era vincolante per un anno, così come previsto genericamente in caso di opzione per i regimi contabili dall’art. 3 del DPR 442/97 e ribadito dalla C.M. n. 209/98 (§ 6). Il cambio della durata dell’opzione dipende dal fatto che il passaggio al regime ordinario comporta la modifica non solo degli adempimenti contabili, ma anche dei criteri di determinazione del reddito delle imprese minori (da cassa a competenza).

L’opzione, che si attua mediante comportamento concludente, è comunicata nella prima dichiarazione IVA successiva. Quindi il rigo VO20, casella 1, deve essere barrato dalle imprese minori che hanno già optato per il regime ordinario dal 1° gennaio 2017.
Trascorso il triennio, la scelta può essere revocata, comunicando la scelta al rigo VO20, casella 2, della dichiarazione.