L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova norma non fa riferimento a particolari requisiti in capo al cessionario
Beneficia dell’effetto sostitutivo previsto dall’art. 15 del DPR 601/73 anche l’atto, a titolo oneroso, di cessione del credito, derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva sui mutui, e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, operato a favore di un soggetto diverso da una banca o da un istituto di credito.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 17, pubblicata ieri.
Va premesso che, a norma dell’art. 15 del DPR 601/73, in presenza di opzione per l’imposizione sostitutiva, i finanziamenti, stipulati in Italia da banche e istituti di credito, aventi durata superiore a 18 mesi, scontano, in luogo delle ordinarie imposte d’atto (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative), l’imposizione sostitutiva nella misura dello 0,25% dell’ammontare del mutuo.
La norma produce effetti anche sugli atti collegati al finanziamento, in quanto l’efficacia sostitutiva si estende a “tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi”.
In particolare, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 17/2018, la norma è stata così modificata dall’art. 22 comma 2 del DL 91/2014, a seguito del quale è stato ampliato l’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti.
A seguito di tale intervento normativo, inoltre, l’imposta sostitutiva trova applicazione anche alle operazioni di finanziamento a medio o lungo termine poste in essere dalle società di cartolarizzazione, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (art. 17-bis del DPR 601/73).
L’ambito dell’imposta sostitutiva è stato ampliato
Pertanto, l’Agenzia afferma che i dubbi, avanzati dall’istante, sull’applicabilità dell’imposta sostitutiva in ipotesi di cessione del credito (e della relativa garanzia ipotecaria), operata a favore di un soggetto che non rivesta la qualifica di azienda o istituto di credito, possano essere tranquillamente superati. Infatti, la nuova norma non pone, per l’applicabilità del regime sostitutivo, condizioni concernenti la qualifica del soggetto cessionario del credito e subentrante nella garanzia.
In particolare – conclude l’Agenzia – a seguito delle modifiche operate dal DL 91/2014, l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui finanziamenti opera, tra l’altro, “con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva ed ai finanziamenti di garanzia posti in essere dalle banche (nonché dagli altri soggetti «qualificati» individuati dalle norme in argomento ), a prescindere dalla natura del soggetto cessionario”.
Pertanto, nel caso di specie, l’effetto sostitutivo dell’imposta corrisposta sul finanziamento bancario si estende alla cessione del credito derivante da tale finanziamento, nonché alla relativa garanzia ipotecaria, cessione operata, a titolo oneroso, dalla banca a favore di un soggetto non “bancario”.