Riporto delle perdite anche per i semplificati (DDL Bilancio 2018)

Dalla lettura dell’art. 7 del disegno di legge di Bilancio 2019, rubricato “Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF”, si ha una ridefinizione generale delle modalità di utilizzo delle perdite per tali soggetti, che seguiranno regole analoghe a quelle previste per le società di capitali.
La novità che riguarda appunto tutti i soggetti IRPEF, si presenta di particolare interesse per le imprese in contabilità semplificata. La contabilità per le imprese minori, dal periodo d’imposta 2017, è infatti oggetto di un restyling importante con l’introduzione della determinazione del reddito secondo il principio di cassa, in luogo di quello per competenza, inserendo tuttavia una serie di deroghe che rendevano di fatto tale regime notevolmente gravoso, oltre che paradossale e contraddittorio. Si parla infatti di “regime improntato alla cassa”, un misto tra cassa e competenza, una perla che solo il legislatore italico poteva produrre.
Polemiche a parte, una delle maggiori criticità per questi contribuenti è stata la scomparsa dal conto economico delle rimanenze di magazzino, con la sola eccezione delle esistenze iniziali dell’anno 2017 che ha generato una molte situazioni in perdita fiscale alla fine di tale esercizio.

Queste perdite, per l’impostazione del TUIR fino a fine 2018, potevano essere dedotte soltanto dal reddito dello stesso esercizio, con impossibilità di riporto a nuovo dell’eccedenza. Il DDL di Bilancio modifica l’art. 8 del TUIR che riguarda tutti i soggetti IRPEF, sia in contabilità ordinaria che semplificata. Viene abolito, al comma 1, il punto in cui si prevede per i semplificati la possibilità di effettuare la somma algebrica tra le perdite e il reddito complessivo dell’esercizio. Quindi, in primo luogo, si accomunano le perdite dei soggetti in contabilità semplificata a quelle dei soggetti in contabilità ordinaria. La modifica al c. 3*, art. 8 TUIR elimina l’imputazione delle perdite al reddito di impresa del periodo e di quelli successivi non oltre il quinto. La nuova disciplina ricalca quella attualmente prevista dall’art. 84 TUIR: “le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi”.
Ma tornando ai soggetti in contabilità semplificata, l’interessante novità consiste nella previsione di un regime transitorio per le perdite conseguite nel triennio 2017, 2018 e 2019 che permette in particolare il recupero della perdita nel corso dell’esercizio 2017 per la scomparsa dal conto economico delle rimanenze finali.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

In considerazione del volume di perdite creato dall’applicazione del regime di cassa e in particolare dalla gestione contabile delle rimanenze di magazzino, per attutire l’impatto notevole sul gettito è stato previsto, per i soggetti in contabilità semplificata, un regime transitorio di utilizzo delle perdite. In particolare:

  • le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Il regime transitorio prevede quindi un utilizzo delle perdite dei periodi 2017, 2018 e 2019 in compensazione nella misura del 40% dei redditi degli anni 2018 e 2019 e nella misura del 60% dei redditi maturati nell’anno 2020.

 

* AGGIORNAMENTO (193) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto: – (con l’art. 1, comma 24) che, in deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; – (con l’art. 1, comma 25) che “In deroga al primo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 23 del presente articolo, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 del medesimo testo unico: a) del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi; b) del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi”; – (con l’art. 1, comma 26) che “Le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti: a) nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi; b) nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi”.