Definizione agevolata debiti per contribuenti in difficoltà economica

Nella legge di Bilancio 2019 è presente la possibilità per i contribuenti in grave e verificata difficoltà economica di estinguere i debiti tributari. 
Vengono pagati capitale interessi e aggi spettanti all’agente della riscossione con una sensibile riduzione e senza pagare sanzioni e interessi di mora.
La norma dal punto di vista soggettivo considera solo le persone fisiche. Delle persone fisiche solo un sottogruppo. Solo quelle in una situazione di difficoltà economica grave e provata dall’isee.
Per accedere alla definizione, infatti, occorre produrre l’attestazione ISEE del nucleo familiare, che deve essere inferiore a 20.000 euro. Per coloro che appartengono al “fortunato” sottogruppo è possibile sanare la posizione attraverso tre fasce di riduzione:

• ISEE < 8.500 euro = 16%;
8.500 < ISEE < 12.500 euro = 20%;
• 12.500 < ISEE < 20.000 euro = 35%.

Da precisare che rientrano nella definizione agevolata e quindi sono considerati in grave e comprovata difficoltà economica, quei soggetti, persone fisiche, che hanno presentato la domanda di accesso alla procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 14-ter L. 3/2012. Tali soggetti possono accedere alla definizione se alla data di presentazione della domanda, la procedura liquidatoria risulti formalmente già aperta. In questo caso specifico lo sconto è del 10%.

Per i soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni, in presenza dei requisiti richiesti, non c’è alcun diniego a presentare la domanda.

 

Gli importi dovuti all’agente della riscossione devono essere versate per intero; Le somme invece che scaturiscono dalla definizione agevolata possono essere versate:

in unica soluzione (entro il 30.11.2019) o

in un massimo di 5 rate (35% al 30.11.2019, 20% al 31.03.2020, 15% al 31.07.2020, ulteriore 15% al 31.03.2021 e il residuo 15% entro il 31.07.2021)

Rientrano nella definizione i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 che scaturiscono dalla liquidazione e dal controllo automatico delle dichiarazioni: 

omessi versamenti e rettifiche da art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.

carichi iscritti a ruolo relativi all’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. In questo caso non sono dovute le somme aggiuntive.

La domanda da presentare entro il 30.04.2019.

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