• ISEE < 8.500 euro = 16%;
• 8.500 < ISEE < 12.500 euro = 20%;
• 12.500 < ISEE < 20.000 euro = 35%.
Da precisare che rientrano nella definizione agevolata e quindi sono considerati in grave e comprovata difficoltà economica, quei soggetti, persone fisiche, che hanno presentato la domanda di accesso alla procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 14-ter L. 3/2012. Tali soggetti possono accedere alla definizione se alla data di presentazione della domanda, la procedura liquidatoria risulti formalmente già aperta. In questo caso specifico lo sconto è del 10%.
Per i soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni, in presenza dei requisiti richiesti, non c’è alcun diniego a presentare la domanda.
Gli importi dovuti all’agente della riscossione devono essere versate per intero; Le somme invece che scaturiscono dalla definizione agevolata possono essere versate:
in unica soluzione (entro il 30.11.2019) o
in un massimo di 5 rate (35% al 30.11.2019, 20% al 31.03.2020, 15% al 31.07.2020, ulteriore 15% al 31.03.2021 e il residuo 15% entro il 31.07.2021)
Rientrano nella definizione i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 che scaturiscono dalla liquidazione e dal controllo automatico delle dichiarazioni:
omessi versamenti e rettifiche da art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.
carichi iscritti a ruolo relativi all’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. In questo caso non sono dovute le somme aggiuntive.
La domanda da presentare entro il 30.04.2019.