La cassazione n. 16832 /2014 ribadisce che la donazione per l’acquisto e mantenimento di un auto va provata e l’accertamento sintetico basato sul redditometro è comunque legittimo
Con la sentenza 16832 del 24 Luglio 2014 , come da orientamento, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accertamento sintetico scaturito dalle discrepanze tra redditi dichiarati e l’acquisto e mantenimento di più autoveicoli grazie al redditometro , è legittimo e se, come nel caso in specie, il contribuente giustifichi la capacità di spesa con una donazione dalla madre, questa deve avere forma scritta.
Passando, quindi, ad esaminare le regole formali previste in via generale per il contratto de quo, esso deve essere redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato ad attribuire al documento pubblica fede dato che è richiesta “sotto pena di nullità”, quindi ad substantiam, la forma dell’atto pubblico (per combinato disposto degli artt. 782 e 2699 c.c.).
Tra i soggetti legittimati a redigere donazione, oltre al notaio, la legge comprende, in particolare, il console (o suo delegato) per la redazione di atti dei quali siano partecipi cittadini italiani ed anche di atti tra stranieri che debbano essere fatti valere in Italia, nonché il segretario comunale, per tutte le donazioni delle quali sia parte il Comune, per effetto della legge n. 127/1997 che gli ha attribuito il potere di rogare “tutti i contratti nei quali l’ente è parte”, ma non i pubblici ufficiali, seppur autorizzati a rogare (r.d. n. 2440/1923), salvo i casi specifici regolati dalla l. n. 512/1982 per le donazioni allo Stato o agli enti pubblici territoriali, aventi ad oggetto beni o somme di denaro destinate all’acquisto, al restauro, alla valorizzazione o al godimento di beni culturali.
La legge notarile richiede anche la presenza di due testimoni (cfr. artt. 48 e 50, l. 16 febbraio 1913, n. 89), la cui mancanza comporta la nullità del contratto.
Al fine di garantire un sufficiente grado di determinatezza all’oggetto della donazione, inoltre, quando la donazione riguarda cose mobili, ai sensi dell’art. 782 c.c., queste devono essere specificate, con indicazione espressa del valore, nello stesso atto o in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. Per quanto concerne le donazioni di azioni e quelle di titoli di credito, inoltre, la legge non richiede solo la redazione per atto pubblico, restando necessaria, altresì, l’adozione del procedimento formale che è rispettivamente previsto per la piena validità ed efficacia del trasferimento di tali peculiari beni.
La legge notarile richiede anche la presenza di due testimoni (cfr. artt. 48 e 50, l. 16 febbraio 1913, n. 89), la cui mancanza comporta la nullità del contratto.
Al fine di garantire un sufficiente grado di determinatezza all’oggetto della donazione, inoltre, quando la donazione riguarda cose mobili, ai sensi dell’art. 782 c.c., queste devono essere specificate, con indicazione espressa del valore, nello stesso atto o in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. Per quanto concerne le donazioni di azioni e quelle di titoli di credito, inoltre, la legge non richiede solo la redazione per atto pubblico, restando necessaria, altresì, l’adozione del procedimento formale che è rispettivamente previsto per la piena validità ed efficacia del trasferimento di tali peculiari beni.