Entro il 28.02.2011 i soggetti con obbligo mensile devono
trasmettere la Comunicazione black list del mese di gennaio
2011.
In questa sede si analizzano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle
Entrate con la circolare 2/E/2011:
Entro il prossimo 28 febbraio i soggetti con periodicità mensile devono
trasmettere all’Agenzia delle Entrate le Comunicazioni Black list dello scorso
mese di gennaio.
Si ricorda che la periodicità di invio della Comunicazione è
ordinariamente mensile. La presentazione trimestrale è una facoltà, a cui è
ammesso accedere solo quando l’ammontare dei 4 trimestri precedenti è ≤
50.000 €.
Le importazioni devono essere indicate all’interno della Comunicazione black
list tra le operazioni passive, ai righi A19 e seguenti, riportando i dati della
bolletta doganale, che ai fini Iva rappresenta un documento equipollente
alla fattura.
Tuttavia, nel caso in cui la registrazione in contabilità generale preceda quella della bolletta nei registri Iva, il soggetto deve compilare la Comunicazione con i dati indicati nella contabilità generale. In un momento
successivo, quando avrà a disposizione la bolletta doganale, potrà integrare
la Comunicazione senza l’applicazione di sanzioni.
I servizi acquisiti presso operatori economici localizzati in un Paese a fiscalità
privilegiata, territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore, sono fuori
campo Iva.
Tali prestazioni di servizi sono assoggettate all’Iva locale e devono essere
riportate nella Comunicazione, nel campo A27, comprensive dell’imposta
estera.
Le commissioni bancarie addebitate da un istituto di credito localizzato in un
Paese black list devono essere incluse nella Comunicazione.
Il soggetto passivo che subisce l’addebito riceve fattura senza Iva, in
quanto si tratta di un’operazione esente. Egli dovrà emettere autofattura indicando anziché l’Iva dovuta, gli estremi normativi4 in base ai quali l’operazione è considerata esente. Poi dovrà registrare l’operazione nel
registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto.
TOUR OPERATOR
Le prestazioni di servizi effettuate dai tour operator, nei confronti di operatori
economici localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, sono operazioni imponibili
ma devono essere indicate nella Comunicazione tra le operazioni non
soggette ad Iva.
Questo perché le fatture emesse per queste prestazioni non evidenziano
in modo separato l’Iva, e risulta pertanto impossibile indicare nella
Comunicazione l’importo della loro imposta.