Con Ordinanza 9/12/2019 n. 32077 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha cinque anni e non dieci per incassare i contributi non versati dagli autonomi.
In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate come nuovo concessionario, non determina il mutamento della natura del credito che rimane, pertanto, assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche per quanto attiene il regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione.
Di conseguenza, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche per il soggetto titolare del potere di riscossione, la disciplina speciale della prescrizione prevista dall’art. 3, Legge n. 335/1995 (termine di 5 anni) e non quanto disposto dall’art. 2946 C.c. (termine di 10 anni).