Regime abrogato all’art.1 comma 85 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014). I contribuenti che entro il 31 dicembre 2014 si sono avvalsi di tale regime agevolato applicano a partire dal periodo d’imposta 2015 il nuovo regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art.1 commi da 54 a 89), se sono in possesso dei requisiti richiesti, diversamente applicano i regimi ordinari ai fini Iva e delle imposte sul reddito.
Per i contribuenti che, per effetto delle nuove norme (mancanza del requisito di novità o decorrenza dei termini), non possono più applicare dal 2012 il regime dei minimi, pur possedendo i requisiti in precedenza richiesti, è stata comunque prevista la possibilità (art. 27 c. 3 D.L. 98/2011 e successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 n. 185825) di mantenere alcune semplificazioni contabili e l’esenzione da adempimento e pagamento dell’IRAP, a fronte di una tassazione ordinaria IRPEF ed IVA.
I requisiti per così dire “base” per l’accesso al regime sono tutti quelli, già citati in precedenza in sede di trattazione del regime dei “nuovi minimi”, previsti dall’art. 1, c. da 96 a 99, L. 244/2007, e cioè:
- nell’anno solare precedente all’adesione:
– aver conseguito ricavi ovvero anno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 30.000
– non aver effettuato cessioni all’esportazione
– non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati
- nel triennio solare precedente non aver effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 15.000
- non avvalersi di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
- essere soggetti residenti
- non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi
- non partecipare a società di persone o associazioni, ovvero a società di responsabilità limitata
I soggetti che possiedono tutti i requisiti di cui sopra, possono accedere al regime di cui all’art. 27, c. 3, D.L. 98/2011 a seguito:
- della mancata possibilità di adesione al regime dei nuovi contribuenti “minimi”, non essendo in possesso degli ulteriori requisiti introdotti dall’art. 27, c. 1 e 2, D.L. 98/2011
- della fuoriuscita dal regime agevolato dei nuovi contribuenti “minimi” per decorrenza dei termini di applicabilità del regime (5 anni), secondo le disposizioni introdotte dall’art. 27, c. 1, D.L. 98/2011.
Inoltre, possono aderire al regime contabile agevolato anche i contribuenti che:
- pur avendo i requisiti richiesti per l’adesione al “vecchio” regime dei “minimi” (ex art. 1, c. da 96 a 99, L. 244/2007), abbiano optato ad origine per un regime ordinario ovvero per il regime agevolato per le “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” ex art. 13, L. 23/12/2000, n. 388 (meglio conosciuto come “forfettino”)
- pur avendo tutti i requisiti richiesti per aderire al “nuovo” regime dei “minimi” (ex art. 27, c. 1 e 2, D.L. 98/2011), abbiano optato per un regime ordinario ovvero per il regime agevolato per le “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” ex art. 13, L. 23/12/2000, n. 388 (meglio conosciuto come “forfettino”).
Resta ovviamente fermo il vincolo di permanenza almeno triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario, così come ribadito dalProvvedimento 185825/2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Semplificazioni ed adempimenti obbligatori
I contribuenti che si avvalgono di tale regime contabile sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’art. 16, D.P.R. 29/09/1973, n. 600
- liquidazioni e versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto
- versamento dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto
- presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’art. 19, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e versamento della relativa imposta.
Per i contribuenti che applicano il regime agevolato rimangono invece comunque fermi i seguenti adempimenti:
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell’art. 22, D.P.R. 600/1973.
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’art. 2, D.P.R. 21/12/1996, n. 696
- comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’art. 8-bis, D.P.R. 22/07/1998, n. 322, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore ad euro 25.822,84
- presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto
- versamento annuale dell’imposta sul valore aggiunto
- versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
- versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’’imposta sul reddito delle persone fisiche
- adempimenti dei sostituti d’imposta previsti dall’art. 25, D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e dall’art. 5, D.P.R. 22/07/1998, n. 322
- comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto prevista all’art. 21, c. 1, D.L. 31/05/2010, n. 78 (“Spesometro”)
- comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, D.L. 25/03/2010, n. 40 , convertito dalla L. 22/05/2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D. MEF 4 maggio 1999, e dal D. MEF 21/11/2001 (“Comunicazioni Black list”).
Gli aderenti al regime saranno soggetti all’applicazione degli Studi di Settore o dei Parametri; si renderà quindi necessaria la compilazione dei relativi modelli per la comunicazione dei dati. Ai fini del rispetto del limite normativo di componenti positive per la permanenza nel regime, non rileverà l’eventuale adeguamento ai ricavi/compensi richiesti per il raggiungimento della congruità dagli Studi di Settore o Parametri.
Il provvedimento dell’Agenzie delle Entrate 185825/2011 ha chiarito come i contribuenti che aderiscono al regime non debbano determinare il proprio reddito imponibile con l’esclusivo “criterio di cassa” (così come avviene per i contribuenti “minimi”), ma debbano invece applicare le consuete regole previste in ambito del reddito d’impresa previste dall’art.66 TUIR (imprese in contabilità semplificata).
Il regime contabile agevolato in esame cessa di avere applicazione:
- dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni per l’adesione o si verifica una delle cause di esclusione
- in seguito all’esercizio dell’opzione per l’adesione ad un regime contabile ordinario.
Non risulta però mai inibita la possibilità di tornare ad applicare tale regime “semplificato” nel caso di riacquisto delle condizioni necessarie. In tal caso i contribuenti potranno applicare nuovamente il regime a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si riacquistano le condizioni di cui ai c. 96 e 99, art. 1, L. 244/2007, ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.