Dichiarazione tardiva 2019: termini e sanzioni

Se una dichiarazione è trasmessa per la prima volta entro 90 giorni dalla scadenza, si considera tardiva ma valida. Se viene inviata decorsi 90 giorni dalla scadenza è omessa.

Termini

Una dichiarazione è:

  • Valida, fino al termine ultimo di presentazione;
  • Tardiva, se presentata nei 90 giorni dall’ordinaria scadenza;
  • Omessa, se presentata con ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza originaria.

Quest’anno, a seguito della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, la scadenza prevista per l’invio della dichiarazione dei Redditi e del modello Irap è il 02 dicembre 2019.

Quindi il termine di 90 giorni per la regolarizzazione scadrà il 02 marzo 2020.

Sanzioni

Se la regolarizzazione avviene entro il 02 marzo 2020 (90 giorni dal 02 dicembre 2019), con il ravvedimento operoso si applica la sanzione minima di 250 euro, che si riduce:

  • a 1/10 cioè a 25 euro nel caso in cui la dichiarazione non è stata presentata entro il termine ordinario (articolo 13, comma 1, lettera c, del Dlgs 472/1997
  • a 1/9 cioè a 27,77 euro nel caso in cui la dichiarazione è stata già presentata nei termini quindi si tratta di una regolarizzazione per omissioni o errori commessi in dichiarazione.

La Circolare 42/E del 2016 chiarisce che, sugli eventuali importi non versati, si applica la sanzione per omesso versamento pari al 30% di ogni importo non versato. Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Dichiarazione tardiva

La dichiarazione tardiva è punita con una pena fissa, da 250 euro a 1.000 euro (C.M. 25.1.99 n. 23, cap. I, § 1.2).

La dichiarazione dei Redditi tardiva, presentata entro i 90 giorni, ha le medesime modalità di invio previste per chi ha inviato la dichiarazione nei termini ordinari. La dichiarazione deve infatti essere inviata telematicamente per il tramite di un intermediario abilitato oppure direttamente, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

  • Dichiarazione tardiva senza imposte dovute – La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Prevede che in questo caso, la sanzione venga ridotta a 1/10 del minimo. In pratica, in assenza di imposte dovute, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta a €. 25 (codice tributo “8911”), in quanto la sanzione piena applicabile è di €. 258;
  • Dichiarazione tardiva con imposte dovute – Nel caso di dichiarazione presentata nei 90 giorni con imposte dovute, è necessario ravvedere i versamenti non effettuati. Quindi, oltre alla sanzione ridotta di €. 25 (codice tributo “8911”), dovrà essere applicata la sanzione ridotta dello 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14°; al 3% se la regolarizzazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza (1/10 del 30%); al 3,75% (1/8 della sanzione del 30%), se la regolarizzazione viene effettuata oltre tale termine.

Dopo aver compilato la dichiarazione e proceduto alla creazione, al controllo e alla trasmissione del file telematico all’Agenzia delle Entrate, è necessario inviare i debiti scaturiti dalla stessa all’Applicazione F24 e calcolare il relativo ravvedimento operoso con le sanzioni e gli interessi previsti nel caso di dichiarazione tardiva.

Fattispecie Sanzione Norma
Dichiarazione dei redditi e IRAP presentata entro i 90 giorni Da 250 euro a 1.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42)  
La Dichiarazione IVA presentata entro i 90 giorni Dai 250 euro a 2.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42)  
Dichiarazione dei redditi/IRAP/IVA presentata entro il termine per l’invio di quella successiva Dal 60% al 120% delle imposte dovute (minimo 200 euro) Articolo 1 co. 1 e 5 co. 1 del DLgs 471/97
La Dichiarazione dei redditi/IRAP presentata entro il termine per l’invio di quella successiva (se non sono dovute imposte) Da 150 euro a 500 euro Art. 1 co. 1 del DLgs. 471/97
Dichiarazione IVA presentata entro il termine per l’invio di quella successiva (se non sono dovute imposte) Da 150 euro a 1.000 euro Art. 5 co. 3 del DLgs. 471/97

Per effetto dell’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, introdotto dal DLgs. 158/2015, “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà“. Ciò non opera per le dichiarazioni dei redditi e IVA (circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42).

 

Dichiarazione omessa

In questo caso si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 250,00. Si tratta della sanzione applicabile per la “dichiarazione omessa“.

Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di €. 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da €. 150 a €. 500.

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui si siano omessi redditi da locazione di immobili abitativi. Inoltre, la sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e che esiste una specifica maggiorazione di 1/3 per le sanzioni calcolate sui redditi prodotti all’estero.

Questo tipo di sanzioni sono quelle che imputerà l’Agenzia delle Entrate nel momento in cui effettuerà un accertamento induttivo nei confronti del contribuente.

Nel caso in cui, invece, non risultino dovute imposte e l’Agenzia non ritenga di effettuare un accertamento e/o non rettifichi comunque il reddito dichiarato, risulta comunque dovuta una sanzione amministrativa da €. 250 a €. 1.000.

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